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20/09/2022 - ESTEROVESTIZIONE DA DIMOSTRARE

In materia di reati fiscali le tipologie più diffuse rimangono l'evasione e l'elusione fiscale: si tratta di fenomeni ancora largamente radicati su tutto il territorio nazionale e che vengono combattuti con sempre maggior severità, organizzazione ed efficacia, in particolar modo negli ultimi anni. Nonostante i buoni risultati ottenuti e il grande dispiego di energie e risorse il problema di tali reati fiscali rimane più attuale che mai, con danni importanti alle casse pubbliche: tuttavia bisogna fare attenzione a non incorrere in errori legati alla volontà di individuare ad ogni costo situazioni irregolari senza compiere le dovute verifiche, considerando qui di contro la legge determinate situazioni che invece sono perfettamente regolari. In molto casi, ad esempio, è capitato di dover fare i conti con il fenomeno della cosiddetta esterovestizione, che consiste nella localizzazione meramente fittizia di una società all'estero, con il solo scopo di beneficiare di un regime fiscale decisamente più vantaggioso ma senza che ciò sia in linea con la legge, poiché la società in questione svolge la propria attività e persegue il proprio oggetto sociale in Italia. Anche se tale fenomeno è indubbiamente molto frequente non lo si può comunque fare per scontato ed è sbagliato associare ad esso qualsiasi scelta imprenditoriale che possa, solo potenzialmente, dare vita a una situazione illegale. In sostanza, il Fisco ha il compito di effettuare le opportune verifiche del caso e provvedere a rilevare l'esterovestizione societaria solo nel caso in cui sia realmente funzionale a un abuso e non quando sia il frutto di una precisa e legittima scelta imprenditoriale volta al risparmio di imposta. A fare chiarezza sull'argomento, in particolare, è stata la recente ordinanza n. 26538 della Cassazione, datata 8 settembre 2022.