07/10/2016 - VERSAMENTI DEI TRIBUTI COMUNALI CON MODELLO F24: I COMUNI DEVONO FARE LA RENDICONTAZIONE
I versamenti dei tributi comunali con il modello di delega F24 sono diventati una forma di pagamento predominante. L'utilizzo di tale strumento comporta molti vantaggi per contribuenti e comuni, nonché un'ampia modalità di pagamento, occorre però che i comuni prestino attenzione alla rendicontazione, al fine di renderla più automatica possibile. La rendicontazione assume un'importanza fondamentale per gli uffici tributi comunali, soprattutto per quanto attiene al corretto abbinamento tra versamenti effettuati e posizioni tributarie presenti nel software di gestione dei tributi. Gli elementi fondamentali di collegamento tra modello F24 e atto emesso dal comune sono: codice fiscale, codice ente, codice tributo, anno di riferimento e rateazione. Ma un dato rilevante, soprattutto per avvisi Tari e avvisi di accertamento di qualsiasi tributo, è l'«identificativo operazione»: trattasi di numero assegnato dal software dei tributi del comune e che permette l'identificazione univoca di ciascun versamento, abbinandolo alla corretta rata della Tari e al singolo avviso di accertamento. Per quest'ultimo, in caso di assenza dell'identificativo o qualora il contribuente non lo riporti correttamente all'atto del versamento, che è poi l’errore più frequente nei versamenti online, l'aggancio può comunque avvenire riconoscendo il codice tributo di sanzioni e interessi presenti nello stesso flusso fornito dall'Agenzia delle entrate. Più complesso, invece, il tema degli errori commessi su codici ente e tributo: per il primo, da più parti è stata sollevata l'esigenza di aggiungere nel modello F24 il nome del comune in lettere, per consentire una verifica immediata dell'ente beneficiario. In ogni caso, su segnalazione del contribuente, è opportuno che si provveda al riversamento tra enti delle somme, evitando di procedere con rimborso da una parte e richiesta somme dall'altra. Circa gli errori sui codici tributo, i comuni hanno assimilato da tempo la procedura di correzione: semplice comunicazione in caso di errore di compilazione da parte del contribuente e rettifica, su segnalazione del contribuente, a cura dell'intermediario in caso di errore di quest'ultimo, con successiva fornitura dall'Agenzia al comune, contenente l'annullamento e i dati corretti.