17/01/2023 - SI AVVICINA LA SCADENZA PER L'ASSICURAZIONE LAVORO DOMESTICO
E' fissata al 31 Gennaio 2023 la scadenza del termine per effettuare il pagamento dell'importo annuale della polizza contro gli infortuni domestici (cosiddetta assicurazione casalinghe). Si precisa che potranno assicurarsi solo coloro che lavorano in casa o che non sono assicurati da altre polizze assicurative INAIL. L'obbligo di assicurazione "infortuni nel lavoro domestico" spetta alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti che: svolgono il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa; non hanno vincoli di subordinazione; lavorano in ambito domestico non saltuariamente; gli studenti che hanno domicilio in una località diversa dalla città di residenza e si occupano dell'ambiente in cui abitano; titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni; i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia senza altra occupazione; i lavoratori in mobilità o i lavoratori in cassa integrazione guadagni o ancora beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale o infine lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione; i lavoratori che svolgono un'attività lavorativa che copre solo alcune parti dell'anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato) per i periodi in cui non è svolta l'attività lavorativa. Visto che il premio assicurativo non è divisbile, la quota va versata per intero. L'ambito domestico corrisponde all'abitazione e con le relative correlazioni (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove comunque risiede il nucleo familiare dell'assicurato. Qualora l'immobile dovesse far parte di un condominio, si dovranno aggiungere all'ambito domestico anche le parti comuni, quali l'androne le scale i terrazzi ecc... All'interno di un nucleo familiare si possono assicurare piu persone (ad esempio stipite e si suoi successori, madre e figlia). Sono esclusi dall'obbligo assicurativo: i lavoratori socialmente utili (LSU); i titolari di una borsa lavoro iscritti a corsi di formazione e i tirocinanti; i lavoratori part-time. Il pagamento del premio per l'assicurazione è di 24 euro e deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 1 gennaio. Qualora il pagamento sarà effettuato in seguito al 31 gennaio l'assicurazione inizerà a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato. Per i soggetti che hanno contemporaneamente un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui e sono in un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui il pagamento del premio è a carico dello Stato. Dal 1 Gennaio 2019 l'INAIL prevde per gli assicurati: una rendita diretta per inabilità, se dall'fortunio sia derivata un'inabilità permanente pari o superiore al 16%; una tantum di importo 300 euro se l'inabilita è inferiore a quella già citata del 16%; assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita; rendita ai superstiti, assegno funerario e beneficiario "una tantum" in caso di morte dell'assicurato. Le prestazioni economiche non sono soggette a tassazione IRPEF.