14/10/2016 - RAVVEDIMENTO OPEROSO: NUOVI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la Circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha forniti ulteriori chiarimenti per correggere spontaneamente gli errori commessi nella presentazione della dichiarazione dei redditi e per rimediare ad altre violazioni tributarie. Le istruzioni delle Entrate indicano come sfruttare al meglio i benefici previsti dal nuovo ravvedimento operoso, di fatto nella Circolare viene offerta una panoramica sui vantaggi previsti in termini di riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal D.lgs. n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio. Vengono affrontati i principali casi di violazione sanabili con il ravvedimento, dalle dichiarazioni contenenti errori o omissioni a quelle presentate in ritardo. Inoltre, nella Circolare sono presenti anche due utili tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale, oltre ad essere fornite risposte a quesiti specifici quali: i termini entro cui è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà; il calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo; il ravvedimento di un omesso versamento di un debito Iva periodico tramite compensazione con un credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive. L’Agenzia ribadisce che, per effetto delle modifiche alla disciplina del ravvedimento, sotto il profilo sanzionatorio devono essere tenute concettualmente distinte: le violazioni dichiarative configurabili nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione; le violazioni dichiarative configurabili decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Pertanto, ai fini sanzionatori e del ravvedimento operoso, viene evidenziata la distinzione tra dichiarazione integrativa, che presuppone una modifica al contenuto di dichiarazione originaria tempestivamente presentata, e la dichiarazione tardiva