02/02/2023 - BONUS REGIONALE LAVORATORI AUTONOMI E DETASSAZIONE IRPEF
Con risposta a interpello n84 del 3 febbraio 2021 l'Agenzia dell'Entrate chiarisce che non rileva ai fini dell'imposizione sull'IRPEF il contributo una tantum corrisposto ai soggetti titolari di partita IVA che possiedono determinati requisiti. La risoluzione alla domanda se il bonus in questione sia escluso o no dall'imposta sul reddito delle person fisiche (IRPEF) e, quindi, in caso affermativo, non debba essere assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di anticipo in fase di erogazione, è riscontrato nell'articolo 10 bis del Decreto Legge (DL) 137/2020 (decreto "Ristori"). La norma considerando le finalità dell'aiuto economico dovuta per la pandemia da covid 19, ha riconosciuto l'integrale detassazione dei contributi di qualsiasi natura erogati, eccezionalmente da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, a: soggetti che esercitano attività d'impresa; arte o professione; infine ai lavoratori autonomi. La proprosta di interpello è stata effettuata da un ente regionale che ha deliberato degli aiuti una tantum covid per i seguenti soggetti: - esercenti attività di libero professionista che nel momento della presentazione della domanda siano titolari di partita IVA attiva e iscritti all'albo professionale ed alla relativa Cassa previdenziale privata, quindi nel caso in cui l'attività esercitata non rientri tra le professioni intelletuali che abbiano una Cassa previdenziale privata, che siano iscritti alla gestione separata INPS. Questi soggetti devono aver iniziato l'attività lavorativa professionale prima dell'1 febbraio 2020 ed avere il domicilio fiscale nel territorio della Regione istante; - titolari di rapposrti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS, attivi alla data del febbraio 2020 e residenti nella Regione istante della medesima data. L'agenzia ha ulteriormente chiarito ai titolari di rapporti di collaborazione e continuativa i cui redditi sono ordinariamente assimilati a quelli di lavoro dipendente, aggiungendo che non sono assimilati a reddito di lavoro dipendente se la collaborazione rientri nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente e proprio per tale circostanza che si determina quindi la realizzazione di reddito di lavoro autonomo secondo l'art 53 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) e conseguentemente l'accesso al regime di esenzione riconosciuto dal decreto "Ristori".