13/02/2023 - DETRAZIONE AGLI EREDI DELLE SPESE MEDICHE RATEIZZATE
Con interpello numero 192/2023 ci sono i chiarimenti per le rate residue di spese mediche di un soggetto deceduto. Con Risposta a interpello numero 192 del 6 febbraio 2023 le entrate forniscono una risposta sul trasferimento agli eredi di detrazione residuale non fruite al soggetto deceduto (Articolo 16-bis, comma 8 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi). L'Istante spiega che il marito nel 2020 ha sostenuto delle spese mediche per un intervento chirurgico, optando di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari valore e indicando la prima rata in sede di presentazione del Modello REDDITI Persone Fisiche 2021. Siccome il coniuge è deceduto l'anno seguente, domanda se sei possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non fruite dal "de cuius". L'entrate rammentano che, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera C del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), è possibile detrarre dall'ìimposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede 129.11 euro. Queste spese sono costituite principalmente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1 lettera B dello stesso testo unico, e dalle spese chirurgiche , per prestazioni specialistiche e per prodesi odontoiatriche e sanitarie in genere. Qualora tali spese superino, complessivamente, il limite di 15.493,71 euro annuali, la citata disposizione normativa consente, in alternativa, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di egual valore. La risposta 3.1 della circolare 19/E del 1 giugno 2012 riporta: "finalità della ripartizione della detrazione è, ovviamente, quella di consentire al contribuente, con problemi di capienza di imposta, di poter beneficiare interamente dell'agevolazione fiscale riconosciuta a fronte di un onere già sostenuto ed effettivamente rimasto a carico." L'uguale modalità di ripartizione della detrazione inquattro quote annuali costanti e di pari importo è prevista, ai sensi della stessa lettera C del comma 1 del già citato articolo 15 del TUIR, per le spese riguardanti i mezzi necessari alla locomozione dei soggetti disabili. Con riferimento alle ultime citate spese, con la circolare n.24/E del 7 luglio 2022 è stato chiarito che, nell'ipotesi in cui il contribuente che avesse optato per la ripartizione della spesa in quattro rate dovesse decedere prima di aver beneficiato dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del deceduto può detrarre in unica soluzione le rate residue. Nella fattispecie rappresentata, l'istante, nella dichiarazione dei redditi presentata per conto del de cuius, potrà indicare l'importo complessivo delle rate residue per beneficiare, in un'unica soluzione, della detrazione dall'imposta fino a concorrenza dell'imposta medesima. Anche sè, c'è da precisare, questo in quanto, in assenza di una esplicita disposizione di legge, la detrazione non fruita non si trasmette agli eredi.