14/02/2023 - INDENNITA' DI 200 EURO ANCHE A COLLABORATORI NON ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
L'istituto conferma l'assegnazione del bonus a co.co.co (collaborazione coordinata e continuativa), assegnisti e dottori di ricerca solo se in possesso dei requisiti contributivi. Con il messaggio del 10 febbraio 2023, numero 634, l'INPS afferma quanto anticipato in un precedente comunicato stampa datato 31 gennaio, in materia di bonus, una tantum di 200 e 150 euro previsti dall'articolo 32, comma 11, del decreto-legge 17 maggio 2022, numero 50 (decreto Aiuti), l'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 2022, numero 144 (cd decreto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, numero 175. Dai controlli sulle domande presentate sono emersi in molti casi la mancanza della formalizzazione dell'iscrizione da parte di molti contribuenti anche in presenza di versamenti contrubutivi affettuati dai committenti. Nell'ultimo messaggio 4312 2022 l'istituto aveva anticipato che avrebbe previsto al riesame d'ufficio e richiesto in quel momento agli interessati l'iscrizione. Riguardo le finalità dell'assistenza dell'intervento e della sussistenza dei requisiti sostanziali di contribuzione connessa all'attività lavorativa l'istituto ha verificato con la collaborazione del Ministero del Lavoro e conferma che procederà al pagamento delle indennità per tutti i collaboratori- assegnisti dottorandi anche qual'ora non risultasse da iscrizione formale riconoscimento della misura, sempre che naturalmente siano presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti, ossia: -per il bonus 200 euro: i contratti attivi alla data 18 maggio dell'anno 2022; i soggetti richiedenti la tantum non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali; il reddito derivante dai rapporti in oggetto non superiore a 35 mila euro nel 2021. - per il bonus 150 euro: i contratti attivi alla data 24 settembre dell'anno 2022; i soggetti non devono essere iscritti ad altre forme prevdenziali; il reddito derivante dai rapporti in oggetto non superiore a 20 mila euro nel 2021.