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22/02/2023 - PER GENITORI CON FIGLI DI ETA' MINORE A 14 ANNI SMART WORKING FINO AL 30 GIUGNO

E' stato approvato un nuovo emendamento dal Decreto Legge Milleproroghe in corso di conversione riguardante lo smart working: i soggetti interessati sono i genitori di ragazzi con età non superiore a 14 anni. Nel corso della conversione in legge del decreto Milleproroghe, attesa entro il primo marzo 2023, le Commissioni referenti hanno approvato un emendamento che prevede la proroga del lavoro agile in forma semplificata, ossia senza la firma di accordi individuali con il lavoratore, per i dipendenti con figli fino a 14 anni di età, questo fino al 30 di giugno dell'anno 2023. Entrando nel dettaglio, si tratta della modifica del termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del DL (decreto-legge) 24 marzo 2022, numero 24, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022 numero 52 (con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B) la quale a sua volta prorogava la norma del decreto Salva Italia 18 2020, all'articolo 87. Quest ultima prevdeva che: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio under 14, hanno diritto a svolgere le prestazioni lavorative in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, il diritto però non è applicabile se nel nucleo familiare è presente un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione dell'attività oppure non lavoratore; resta fermo rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da  18  a  23 della legge 22  maggio  2017,  n.  81; la prestazione relativa al "lavoro agile" può essere svolta anche con l'ausiolio di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro;  nell'arco di tempo della prestazione di lavoro agile i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica, i nominativi dei soggetti e la data di cessazione della prestazione di lavoro in smart working, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero; gli obblighi di  informativa  sulla salute e sicurezza sul lavoro  di  cui  all'articolo  22  della medesima legge n. 81 del 2017, possono essere assolti in  via  telematica  anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  dall'INAIL. Da ricordare che per l'ufficialità della misura si dovrà attendere l'approvazione delle Camere e la successiva pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.