08/03/2023 - PROCREAZIONE ASSISTITA, DETRAIBILITA' DELLE SPESE
Sono detraibili le spese inerenti alla procreazione assistita anche se eseguite all'estero. Tra le varie spese mediche detraibili ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del Testo Unico dell'Imposte sui Redditi (TUIR) vi sono anche le spese per la procreazione assistita. Nel dettaglio, come precisato da ultimo nella Circolare 7 luglio 2022 numero 24 la spesa riguardante gli interventi di procreazione medicale assistita (PMA) è detraibile da entrambi i componenti che formano la coppia ed in particolare è detraibile dal soggetto a cui è intestata la fattura. In caso la fosse cointetsata, chiarisce il documento di prassi, la spesa sarà detraibile nella misura del 50% da ciascuno. La detrazione d'imposta spettsa per: prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della salute del 1° luglio 2015. Viene chiarito che il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 1.2, e Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.3). Attenzione al fatto che il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita quali ad esempio: inseminazione e fecondazione in vitro; prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sostenute all’estero a condizione che siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali. La detrazione non spetta invece per le spese relative a: conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicali ad uso "autologo" cioè per future esigenze personali; e circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per quanto riguarda il riconoscimento della paternità. Per usufruire della detrazione fiscale per le spese mediche sostenute per l'inseminazione artificiale e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni è necessario controllare e conservare i seguenti documenti: ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione; ricevuta fiscale o fattura; relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale; per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l’iscrizione della struttura nell’apposito Registro istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità.