27/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
Sono possibili le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero 2023, ecco le istruzioni dell'INPS per le regolarizzazioni contributive: scadenza fissata al 16 giugno di quest'anno e relativa compilazione Uniems. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MLPS), di fatto e in concomitanza con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con il Decreto Ministeriale (DM) del 28 febbraio publicato pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale (GU), ha delineato le retribuzioni convenzionali applicabili, a norma del decreto n. 317/1987 (art. 1) ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Le tabelle delle retribuzioni, cosi determinate vanno prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2023, destinate ai soggetti che lavorano all'estero anche in Paesi extracomunitari non legati alla penisola italiana da accordi di sicurezza sociale. La circolare rammenta che si applicano: ai lavoratori italiani; ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario; ai lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza socialeovvero Argentina, Australia, Brasile, Canada (cfr. la circolare n. 154 del 25 ottobre 2017) e Quebec, Capoverde, Israele (cfr. la circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (cfr. la circolare n. 168 del 9 ottobre 2015). L'INPS sottolinea nuovamente che per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, quest ultima va determinata sulla base della comparazione con la fascia di retribuzione nazionale equivalente, presente nelle tabelle. Si precisa che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione però dell'indennità estera; ancora, l'importo deve essere diviso per 12 e il risultato va confrontato con le tabelle del settore corrispondente. Da tenere presente anche che in caso di variazioni delle retribuizone nel corso del mese ad esempio per passaggio di qualifica o variazionedi trattamento economico, la retribuzione convenzionale corrispondente deve essere attribuita con la stessa decorrenza della nuova qualifica o trattamento. I datori di lavoro che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare possono regolarizzare tali periodi senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 giugno 2023.