14/04/2023 - COVID: SI' AL RISARCIMENTO PER PRESUNTO COVID
Risarcimento dell'INAIL per gli eredi della dipendente morta per Covid: è sufficiente la presunzione semplice sull'origine del contagio per lavoro al front-office. Previsto il risarcimento per gli eredi dei soggetti lavoratori che sono venuti a mancare per Covid, per i quali si presuma che la causa del contagio siano state le mansioni lavorative a contatto con il pubblico, considerate dall'INAIL ad elevato rischio. Questo quanto affermato dalla sentenza 8 marzo 2023 del Tribunale di Milano seulla base dell'epilogo del CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio), ovvero un consulente del tribunale che, ai sensi dell'art. 61 del Codice di Procedura Civile, offre la sua collaborazione svolgendo le mansioni di ausiliare del giudice; che sulla probabile, anche se non certa causa di contagio nell'ambiente di lavoro, per la morte di una dipendente del Ministero della giustizia avvenuta nel marzo del 2020. Il caso appena citato riguardava un'impiegata addetta allo sportello che aveva accusato i primi sintomi della malattia da coronavirus nei primissimi giorni dell'epidemia, ancora prima che fossero definite e adottae le misure di distanziamento sociale. Il CTU incaricato dal giudice ha confermato che la lavoratrice era stata la prima in famiglia ad accusare i sintomi del Covid e ha aggiunto nella perizia che la probabile causa fosse il lavoro nell'ambito chiuso, la ravvcinata distanza con colleghi e pubblico, senza gli adeguati dispositivi di protezione. Nella decisione del giudice basata in larga parte sul parere del tecnico si è affermato quindi che la presunzione semplice di contagio nel luogo di lavoro costituisce base per il diritto al risarcimento. La decisione del tribunale tiene conto anche della prassi INAIL, l'Istituto aveva infatti recepito nella circolare 13 del 2020 la normativa emergenziale (art 42 comma 2 del DL 18 2020), in cui si afferma che la tutela assicurativa dell'INAIL, spettante in casi di contrazione e di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. Il Tribunale di Milano ha statuito l'obbligo di garantire agli eredi della lavoratrice deceduta la rendita che spetta ai superstiti; prevista dall'articolo 85 del DPR 1124/1965.