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18/04/2023 - NUOVI CHIARIMENTI PER L'ASSEGNO UNICO STRANIERI

Requisiti e permessi di soggiorno stranieri utili ai fini del diritto all'Assegno unico per figli a carico. Il caso di riesame per nuovi componenti familiari. Con il messaggio 2951 del 25 luglio dell'anno 2022 l'INPS aveva ricordato i requisiti soggettivi e i titoli di soggiorno necessari per ottenere l'assegno unico e universale per i figli a carico, previsto dal decreto legislativo 230 dell'anno 2021 a partire dal 1 marzo dell'anno seguente. La disciplina ricordiamo che è stat integrata dalle disposizioni della normativa europea in tema di diritti sociali dei cittadini extracomunitari, descritte dall'istituto nella circolare numero 95 del 2022. Con il recente messaggio datato 13 aprile 2023 l'istituto ha fornito nuove disposizioni in particolare per i casi di richiesta di modifica del nucleo familiare per domande di assegno già accolte. Possono ottenere l'assegno unico universale per figli a carico: gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani; i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”; i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per  accordi euromediterranei; i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del Testo Unico. In riferimento ai familiari di cittadini dell'Unione Europea, sono inclusi: i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero, i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente e  i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare. Oltre i titoli di soggiorno appena elencati, sono da ritenersi validi anche i seguenti permessi: per lavoro subordinato, per lavoro stagionale, per assistenza minori, per protezione speciale e infine per casi speciali. L'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, compreso l'assegno unico universale è posto sullo stesso piano di quello dei cittadini dell'Unione Europea inerente i cittadini del Regno Unito che risiedevano nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Invece per i cittadini del Regno Unito che non risiedevano nel territorio italiano entro il 31 dicembre 2020, che comunque presentano istanze di assegno unico e universale, si applicano le stesse disposizioni attuate per i cittadini extracomunitari. Nel messaggio numero 1375 datato 13 aprile 2023 l'istituto interviene nuovamente  a  seguito di molti casi di richiesta di riesame di domande già accolte che chiedono l’inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti. Viene chiarito che le istanze di riesame si possono presentare solo in relazione a domande già respinte (o parzialmente accolte). Nei casi invece in cui il richiedente si rivolga all’Istituto chiedendo di riesaminare una domanda già accolta la stessa deve intendersi come una domanda nuova, per la quale valgono i consueti termini  di prescrizione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.