20/04/2023 - ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI ESPANSIONE
L'INPS sulle agevolazioni per assunzioni nell'ambito di contratti di espansione 2023 chiarisce l'applicabilità dei limiti previsti dal decreto legislativo 150 del 2015. Con il messaggio 1450 del 18 aprile dell'anno corrente l'INPS fornisce le istruzioni operative sulle assunzioni agevolate nell'ambito dei contratti di espansione, istituiti dal decreto legislativo datato 14 settembre dell'anno 2015 numero 148, prorogato successivamente con modifiche della legge 234 2021 con applicazione fino al 31 dicembre 2023. Rinfreschiamo qui di seguito in breve la disciplina vigente del contratto di espansione e vediamo le nuove indicazioni INPS in tema di assunzioni. Come chiarisce la circolare numero 88 del 25 luglio 2022 i datori di lavoro con un organico non inferiore a cinquanta unità possono per gli anni 2022 e 2023, avviare una procedura per la stipulazione, in sede governativs, di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'accordo per l'applicazione del contratto di espansione comporta per il datore di lavoro alcune agevolazioni tra cui: possibilità di periodi di di riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente, con trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi e con esonero dalla contribuzione addizionale; pensionamento anticipato per il personale cui manchino al massimo cinque anni dal raggiungimento della pensione, per i quali il datore di lavoro provvede a garantire una 'indennità mensile di accompagnamento alla pensione. Riguardo al riconoscimento delle agevolazioni in merito alle assunzioni, che in generale è subordinato al rispetto dei principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150, l'INPS precisa nel nuovo messaggio l'applicabilità, nell'ambito dei contratti di espansione , malgrado due condizioni apparentemente ostative. L'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, prevede espressamente, che “gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva”. Sul punto , su parere concorde del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si chiarisce che l’impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o di apprendistato professionalizzante), non integra la fattispecie di “obbligo preesistente” regolata dal citato articolo 31. Inoltre l'inps precisa che non si applica neppure l’articolo 31, comma 1, lettera c), dello stesso decreto n. 150/2015, che dispone che “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso; per le nuove assunzioni previste nell’accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015.