18/05/2023 - IL CONGEDO PARENTALE 80% SI PUO' SUDDIVEDERE TRA I GENITORI
Indicazioni INPS sul mese di congedo con indennità all'80% per i dipendenti all'interno del settore privato: domanda, tempi, codici esposizione flusso Uniemens(Si tratta una denuncia obbligatoria inviata mensilmente all'INPS dai datori di lavoro del settore privato che svolgono le funzioni di sostituti d'imposta). L'INPS ha pubblicato le istruzioni operative sul congedo parentale con indennità all'80% previsto dalla legge di bilanzio 2023. Si precisa che la novità riguarda i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in opzioe, di paternitò successivamente al 31 dicembre 2022 e prevede l'innalzamento dal 30 all'80% per una sola mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento). La circolare nuero 45 del 16 maggio del 2023 fornisce le istruzioni esclusivamente per il settore privato. La circolare evidenzia che il mese di indennizzato al'80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. E' possibile anche utilizzarla da entrambi negli stessi giorni e per lo stesso figlio, come tutti i periodi di congedo parentale. Chiarendo che uguali restano i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, e i termini temporali, l'istituto chiarisce quindi che: i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1 gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti per figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione, i cui congedi obbligatori siano terminati entoro al 31 dicembre 2022, sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese; i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%); i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro ), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione. La nuova norma interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022; spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo e in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, rileva esclusivamente il termine finale del periodo di paternità. Ricordiamo che la domanda di congedo parentale va presentata esclusivamente in modalità telematica.