24/05/2023 - CONTRATTI A TERMINE 2023, NOVITA' DEL DECRETO LAVORO
Contratti a tempo determinato con causali ampie fino a 24 mesi. Ecco cosa cambia nel dettagli con il provvedimento del nuovo Governo. Le previsioni alcuni CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Lavoro). I contratti a termine potranno essere stipulati e rinnovati entro il limite di 24 mesi totali con causali quasi libere. Il decretto lavoro approvato dal Governo e pubblicato il 4 maggio 2023 come dl 48-2023, espande l'utilizzo del suddetto strumento dando una maggiore libertà per le causali da apporre oltre 12 mesi di durata, pur mantenendo il limite massimo fissato dal Decreto Dignità numero 87 del 2018. Vediamo di seguito la disciplina precedente e le modifiche apportate dal DL 48 2023, attualmente in corso di conversione in legge, (per cui ancora soggetto a possibili modifiche da parte del Parlamento). Il decreto dignità del 2018 aveva previsto che: al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata massima di 12 mesi senza bisogno di apporre una causale; si puo rinnovare entro un massimo di 24 mesi per 4 volte , rispettando un intervallo tra un rinnovo e l'altro, solo specificando la motivazione del termine che deve rientrare in una delle seguenti causali (definite in dettaglio dall'articolo di legge): esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; specifiche esigenze previste dai contratti collettivi. Dalla nuova formulazione prevsta dal DL 48 emrge che per i contratti a tempo determinato riguardano un forte ampliamento delle causali per l'utilizzo dei contratti a termine oltre i primi 12 mesi. Il comunicato del Governo spiega in particolare che si apportano delle modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi. Pertanto i contratti potranno avere durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi: per esigenze previste dai contratti collettivi; per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024; per sostituire altri lavoratori." Nulla cambia invece per i contratti fino a 12 mesi. La novità affida quindi ampio spazio alla contattazione collettiva che può definire autonomamente i limiti massimi di durata complessiva dei contratti a termine. I CCNL che sono intervenuti specificando gli ambiti di applicazione del contratto a tempo determinato sono, per esempio: il Ccnl artigianato alimentazione-panificazione del 6.12.2021, per il quale le causali possibili sono: punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo; incrementi di attività produttiva, di confezionamento o spedizione del prodotto, per commesse eccezionali e esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione. Infine il Ccnl dei comparti tessile-abbigliamento-moda (luglio 2021) e pelletteria (marzo 2021), considera una causale ammissibile il collegamento ai periodi di maggiore attività per la presentazione delle collezioni e per gli eventi fieristici.