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21/10/2016 - ACCORDI TRA ITALIA E VATICANO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE

La convenzione Italia - Vaticano  in materia fiscale, stipulata il 1° aprile 2015, è entrata in vigore il 15 ottobre 2016, dopo che è avvenuto lo scambio delle ratifiche tra le parti contraenti. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli, approvati con provvedimento 18 ottobre 2016, con cui persone fisiche (gli stessi religiosi, il personale del Vaticano, pensionati inclusi) e specifici enti (indicati nella convenzione diversi ordini ecclesiastici) possono avvalersi di una procedura di regolarizzazione, avente gli stessi effetti della voluntary disclosure disciplinata dalla legge 186/2014, per le annualità d’imposta fino al 2015. In particolare, vengono date disposizioni per regolarizzare le attività finanziarie detenute entro il 31 dicembre 2013 (periodi pregressi), nonché le indicazioni relative alle annualità 2014 e 2015 (periodo transitorio). Con un altro provvedimento del 18 ottobre 2016, l’Agenzia fornisce le modalità attuative, a regime, del nuovo sistema di tassazione, istituito con la convenzione in parola, dei proventi e delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nella Città del Vaticano da parte di soggetti residenti in Italia. Il nuovo accordo istituisce un sistema semplificato di tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute da specifiche categorie di soggetti residenti in Italia presso enti che svolgono professionalmente un’attività finanziaria in territorio Vaticano. Per poter accedere al sistema semplificato di tassazione, e per poter beneficiare della regolarizzazione per le annualità dal 2010 al 2015, è richiesto, come condizione, che i soggetti siano fiscalmente residenti in Italia, nonché titolari di attività finanziarie presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, siano essi persone fisiche o specifici enti indicati dalla Convenzione. I contribuenti interessati appartengono alle seguenti categorie: chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all’articolo 17 del Trattato del Laterano; Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica e altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana. La regolarizzazione è ammessa, come avviene normalmente, solo se l’istanza viene ricevuta dall’Agenzia delle Entrate prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa. La richiesta deve essere presentata, tramite l’apposito modello, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Convenzione, all’Istituto Opere di Religione (IOR) che, a sua volta, provvede alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 270° giorno dall’entrata in vigore della Convenzione.