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20/06/2023 - BONUS AUTONOMI E PROFESSIONISTI PER ALLUVIONE

Tutte le istruzioni sull'indennità fino a 3 mila euro per autonomi professionisti, collaboratori, rappresentanti danneggiati dall'alluvione Emilia. Scadenza fissata al 30 settembre 2023. Il decreto Alluvione numero 61 del 2023 già in vigore dal 2 giugno, contiene le misure per sostenere le famiglie e le imprese in emergenza a causa dell'alluvione che ha colpito i territori dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi sono riservati circa 260 milioni di euro con i quali si intende garantire l'erogazione di bonus economici ai lavoratori autonomi, agli agenti e rappresentanti e anche ai collaboratori coordinati e continuativi. Riguardo ciò, l'INPS ha pubblicato la circolare numero 54 del 2023 con le istruzioni operative. L'arricolo 8 del decreto Alluvione stanzia oltre 252 milioni di euro per l'erogazione in favore: dei collaboratori coordinati e continuativi; dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; dei lavoratori autonomi o professionisti; titolari  di  attivita'  di  impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza  e  assistenza,che, alla data del 1°  maggio  2023,  risiedono  o  sono  domiciliati  ovvero  operano,  esclusivamente  o,  nel   caso   degli   agenti   e  rappresentanti,  prevalentemente   in   uno   dei   Comuni   indicati  nell'allegato 1 al decreto e che abbiano dovuto sospendere l'attivita'  a  causa  degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°  maggio  2023. Inoltre la circolare 54 precisa che sono compresi fra i destinatari dell'identità: i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica; i venditori porta a porta; i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno. L'indennità viene definita una tantum e sarà pari a: euro  500  per  ciascun  periodo  di  sospensione  non  superiore  a  quindici  giorni  e  comunque nella   misura   massima complessiva di 3.000 euro.  I pagamenti riguarderanno il periodo compreso tra l'1 maggio e il 31 agosto 2023. I beneficiari potranno scegliere se richiedere il bonus in forma cumulativa o per singoli periodi  le cui date vanno specificate nella domanda e NON possono  essere sovrapposte. I lavoratori potenzaili destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all'INPS a partire dal 15 giugno ed entro il 30 settembre 2023, esclusivamente in via telematica accedendo personalmente sul sito INPS. La circolare INPS non specifica l'obbligo di documentazione dei danni ma  precisa  che l'istituto  procederà  successivamente a  verifiche incrociate  e nel caso di ’insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, avvierà la procedura di recupero  ferme restando le sanzioni, anche penali, previste per legge.