10/07/2023 - DETASSAZIONE COVID, CHIARIMENTI DIRETTAMENTE DALL'AGENZIA
Limiti della detassazione di tutti i contributi e trattamenti di integrazione guadagni erogati a seguito dell'emergenza COVID 19. Nella risposta a Interpello numero 366 del 4 luglio 2023, l'agenzia delle Entrate ha specificato i limiti della detassazione dei contributi e trattamenti di integrazione guadagni erogati dopo delle'mergenza COVID 19. Nell'interpello l'impresa istante chiedeva una valutazione sulle due misure agevolative (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e finanziamenti bancari assistiti da garanzia dello Stato), fruite a seguito dello stato di emergenza pandemica, rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione del regime di detassazione generale COVID19 introdotta dall'articolo 10bis del Decreto Legge n. 137 del 2020. Si specifia che la norma è applicabile indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione, ciò significa che nel caso in cui il costo e/o il debito ridotto (o azzerato), e il relativo contributo in conto esercizio, non siano stati rilevati in contabilità. Sosteneva inoltre che la CIG straordinaria COVID19, altro non è che un aiuto, oltre che per i dipendenti, anche per le imprese, dunque idoneo a soddisfare i requisiti del già citato articolo 10bis in quanto, è consentito al datore di lavoro di poter estinguere in maniera satisfattiva l'obbligazione del pagamento dei salari nei confronti dei dipendenti, facendo venir meno la necessità di rilevare un debito correlato al pagamento dei salari e degli stipendi dei dipendenti nel corso del periodo emergenziale. Per concludere considerava che gli aiuti fruiti, entrambi erogati attraverso ''la riduzione di un costo'', grazie all'intervento statale, possano essere oggetto di detassazione ai fini IRES e IRAP, da attuare indicando di un importo corrispondente al valore dei rispettivi aiuti, nonostante gli stessi non siano stati erogati mediante accredito su conto corrente e non siano stati contabilizzati a conto economico. Il parere dell'agenzia sulla soluzione proposta è negativo. L'Agenzia evidenzia che nel rispetto dello spirito della norma, deve trattarsi in ogni caso di sostegni economici strattamente legati all'emergenza e, come richiesto espressamente dal citato articolo 10bis, diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza. Da aggiungere, che la ragione della detassazione secondo le Entrate era di evitare in via generalizzata che gli effetti positivi derivanti dall'erogazione dei contributi COVID 19 venissero depotenziati dall'incidenza della tassazione. Quindi è presupposto imprescindibile, la circostanza che al soggetto destinatario sia assegnato un beneficio che comporti : un ''vantaggio economico'' effettivo e quantificabile che la norma indica in maniera generica come ''contributo'' o ''indennità'', come ad esempio una integrazione di ricavi oppure in una partecipazione (totale o parziale) al sostenimento di determinati costi, purché rimasti ''a carico'' dal soggetto beneficiario.