26/10/2016 - ENTRO IL 21 GENNAIO 2017 VA PRESENTATA L’ISTANZA DI ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
Entro il 21 gennaio 2017 va presentata l’istanza di rottamazione delle cartelle di pagamento. In merito, il Governo ha emanato il decreto-legge 193/2016 in materia fiscale, collegato alla legge di bilancio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre. Per poter beneficiare della “rottamazione”, il contribuente è tenuto a presentare un’apposita dichiarazione all’agente della riscossione, utilizzando il modello che sarà pubblicato sul sito di Equitalia nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973: 1) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; 2) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Il contribuente, nell'istanza il contribuente dovrà indicare anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce l'istanza, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione; mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento tramite domiciliazione sul c/c; presso gli sportelli dell'agente della riscossione.