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20/07/2023 - RIFORMA FISCALE E PREVIDENIZALE, ECCO LE NOVITA' DELLA LEGGE DELEGA

Contributi previdenziali deducibili per gli autonomi, tassazione previdenziale integrativa e casse provate equiparate al ribasso. Vediamo cosa cambia per il fisco sulla previdenza. Tramite il Disegno di legge delega fiscale il Consiglio dei ministri ha varato in data 15 marzo 2023 i nuovi principi generali e regole applicative per una Riforma fiscale, complessiva. Il disegno di legge è passato adesso all'esame del Senato, dopo l'approvazione della camera la scorsa settimana, con alcune modifiche in sede referente. L'obiettivo della maggioranza è quello di arrivare all'approvazione definitiva prima della pausa estiva di agosto. I dettagli operativi invece saranno poi da definire attraverso i vari decreti legislativi da emanare nei mesi successivi.  All'interno della normativa in materia di Imposta sui redditi delle persone fisiche (articolo 5), si inserisce la possibilità per tutti i contribuenti di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria, consentendo in aggiunta, in caso di incapienza, di dedurre l'ecceddenza del reddito complessivo. In questo modo si assimila il trattamento dei redditi di lavoro dipendente  e assimilati a quello dei redditi conseguiti dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori indviduali. Sempre all'interno dell'articolo 5 troviamo i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti conseguiti dalle forme di previdenza complementare: questa si baserà sui principi di cassa con possibilità di compensazione, con il fine di delineare un sistema di tassazione del risultato annuale realizzato della gestione. La tassazione dei rendimenti delle forme pensionistiche complementari dovrà, comunque, essere agevolata in virtù della finalità pensionistica perseguita; si legge nel testo approvato alla Camera. Dal Disegno di legge della delega fiscale infine, si evince che l'applicazione di un imposizione sostitutiva, in misura agevolata, sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria. Un aspetto che và sottolineato è che tramite il criterio direttivo indicato nella bozza del Disegno di legge, si intende prevdere l'inclusione dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta, nella nozione di reddito complessivo rilevante ai fini della spettanza delle detrazioni, delle deduzioni o dei benefici di  qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. Invece nella bozza originaria del Disegno di legge i redditi che avevano natura finanziaria, per espressa previsione normativa, dovevano essere esclusi da tale principio. In sede referente alla Camera invece tale specificazione è stata espunta dal testo.