24/07/2023 - INVALIDITA', I REDDITI DA CONSIDERARE, PRECISAZIONI 2023
Guida completa INPS sulla valutazione dei redditi e comunicazione degli oneri deducibili per le pensioni di invalidità. Questo quanto precisato con Messaggio numero 1688 del 2022 e con la successiva rettifica numero 2705 del 2023. Dopo le varie richieste di chiarimento di molte sedi, l'Istituto aveva pubblicato ai fini interni un utile riassunto completo dei redditi da considerare per i soggetti che presentano un'invalidità totale o parziale ai fini della prestazione di invalidità civile, tramite il messaggio numero 1688 dell'anno 2022. Successivamente con un nuovo messaggio del 18 luglio 2023 sono state fornite precisazioni di parziale rettifica. Il precedente messaggio (numero 1688), precisava anche le modalità di acquisizione delle comunicazioni sugli oneri deducibili da coloro che già ricevono le prestazioni di invalidità civile. Le prestazioni di invalidità civile sono riconosciute davanti a precisi requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda che sono definiti da un limite fissato annualmente sulla base delll'Indice Istat. Il requisito del reddito non si applica, però, per: l’indennità di accompagnamento; l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto; l’indennità speciale; infine l’indennità di comunicazione. Nella determinazione del reddito rilevante sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF che vanno computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Non rientrano nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche: l'importo stesso della prestazione di invalidità; le rendite Inail; le pensioni di guerra; l'indennità di accompagnamento;il reddito della casa di abitazione. L'istituto precisa anche che in materia di redditi da immobili sono da computare: i redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto; il reddito dominicale e il reddito agricolo e i redditi da fabbricati, diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze. Non sono considerati invece: gli immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni e le costruzioni rurali destinate ad abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra; custodia fondi/bestiame/vigilanza; ricovero animali; custodia macchine agricole; protezione piante”. Riguardo agli oneri deducibili da non considerare nel reddito si evidenziano principalmente: i contributi previdenziali e assistenziali personali; gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato; i contributi pagati al personale domestico; le donazioni a organizzazioni non governative. Attraverso il Messaggio numero 2705 del 18 luglio dell'anno 2023 l'INPS ha parzialmente rettificato le istruzioni precedenti, puantualizzando che nella determinazione del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto i redditi soggetti a IRPEF vanno computati al lordo delle ritenute fiscali.