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04/09/2023 - CHIARIMENTI SUGLI STRAORDINARI NEL SETTORE TURISMO

Istruzioni sul trattamento integrativo pari al 15% degli straordinari nei festivi e lavoro notturno per i settori turismo e terme del decreto Lavoro 48 2023. La detassazione di parte degli straordinari per poter garantire un bonus in più in busta paga ai lavoratori del settore "turismo" è stata confermata all'interno della legge di conversione del Decreto Lavoro 48 2023 del 2023. La misura creata come sostegno per i lavoratori del settore, con i redditi più bassi, e mira in questo modo anche a incentivare l'offerta di manodopera, recentemente piu difficoltosa. Da ricordare inoltre che il decreto Lavoro conteneva anche: un ampliamento dell'utilizzo dei voucher lavoro per le prestazioni occasionali  per il settore delle terme, fiere, congressi e la liberalizzazione delle causali dei contratti a termine fino a 24 mesi, che va nella stessa direzione. La novità è stata inserita in sede referente nella legge di conversione del DL 48 e prevede un trattamento integrativo "speciale " in busta paga ovvero un bonus temporaneo per il periodo che decorre dall'1 giugno al 21 settembre del 2023 diretto ai dipendenti del settore privato turismo e terme, con reddito fino a 40mila euro. L'importo sarà pari al 15% degli importi lordi dovuti: ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente 2022 entro il limite di 40 mila euro per le ore di straordinario svolte durante i giorni festivi e il  lavoro notturno nel periodo già gitato in precedenza. Per riassumere, come per il taglio dei contributi del 4% introdotto dal decreto legge 48/2023  gli importi risparmiati dai datori di lavoro con la detassazione di parte degli straordinari confluiranno nella busta paga dei lavoratori. I dipendenti devono fare richiesta attestando al proprio datore il reddito da lavoro dipendente relativo al 2022. Le aziende recuperano in seguito gli importi erogati con il conguaglio contributivo in Uniemens. L'agenzia precisa inoltre che il trattamento integrativo calcolato sulle retribuzioni del periodo che inizia  l'1 giugno e finisce il 21 settembre può confluire in busta paga in qualsiasi periodo purché entro l'anno 2023.