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31/10/2016 - MULTE STRADALI: CARTELLE SENZA SANATORIA SULLE SANZIONI

Per le cartelle Equitalia notificate per le multe stradali è previsto solo il taglio degli interessi addebitati, nessuno sconto invece per le sanzioni. Nella rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia, prevista dall'art. 6 del decreto fiscale 193/2016, per le multe stradali il beneficio della definizione agevolata è limitato all’abbuono degli interessi sulla somma dovuta, come prevede l’articolo 6, ai commi 10 (lettera e) e 11, di tutti gli interessi: quelli di mora; quelli relativi alla maggiorazione imposta dall’articolo 27, comma 6, della legge 689/1981 su tutte le sanzioni amministrative (in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta é maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in  cui  la sanzione è divenuta esigibile e fino a  quello in cui  il ruolo è  trasmesso all'esattore). Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi. Si ricorda che lo sconto riguarderà le cartelle notificate tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e saranno i contribuenti a dover richiedere l’adesione alla procedura con apposita domanda da presentare ad Equitalia, utilizzando il modulo che verrà reso disponibile da Equitalia entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale.