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12/09/2023 - FONDO SOSTEGNO VITTIME DEL LAVORO, AUMENTANO GLI INDENNIZZI

Arrivano le integrazioni con le nuove risorse al Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Stanno per arrivare nuove risorse per il Fondo di sostegno destinato alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per gli eventi compresi tra il l'1 gennaio e il 31 dicembre del 2023. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha infatti approvato  l’adozione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si attua la previsione della legge 85 del 2023.  Il Decreto è stato riportato alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza. Non appena si sarà concluso il procedimento burocratico gli indennizzi verranno integrati e saranno liquidati dall'INAIL alle famiglie colpite. Gli importi per l'anno 2023 erano stati definiti con il Decreto del Ministero del Lavoro numero 75 datato 18 maggio 2023. Da ricordare che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito dall'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, e modificato dall'articolo 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, numero 244. Questa eroga  due prestazioni: la prima prestazione riguarda, una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro che viene calcolata sulla base del numero di familiari superstiti e delle risorse disponibili rispetto agli eventi infortunistici registrati dall'INAIL. I soggetti che possono beneficiare del fondo sono i seguenti familiari dei lavoratori deceduti: coniuge; figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità. In mancanza di coniugi o figli: genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;  fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto. Hanno diritto alla prestazione (consistente come già detto in una tantum): sia i superstiti dei lavoratori assicurati ai sensi del Testo Unico; quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.); superstiti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. La seconda prestazione riguarda l'anticipazione della rendita dei superstiti. L'anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite, destinata solo ai  superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum.  Entrambi i benefici non sono soggetti a tassazione e sono erogati tramite  l'INAIL. Ecco le differenza di prestazione dal 2022 al 2023, in base alle numerosità del nucleo familiare: per 1 persona il totale della prestazione passa da €6.000 a €9.000; per 2 perone incrementa dai vecchi €11.400 ai nuovi €14.000; per 3 persone si innalza da €16.800 a €19.000; infine per più di 3 persone aumenta da €22.400 a €24.000