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21/09/2023 - BONUS AGENZIA DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR, PROROGA DELLE DOMANDE FINO AL 2 OTTOBRE

Tramite l'avviso del 14 settembre il Ministero del Turismo informa della proroga dei termini per la presentazione delle domande per il bonus agenzie di viaggio e tour operator. Nel dettaglio, il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. numero 14406 è prorogato alle ore 12.00 del giorno 2 ottobre 2023. Con il già citato avviso si ricordano le modalità per presentare la domanda per il bonus agenzie di viaggio e tour operator. Nel dettaglio, gli operatori economici che, alla data di presentazione della domanda: esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11 o 79.12, e siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023, prot. n. 12331, possono, utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica appositamente predisposta presentare le domande di agevolazione. Dalle ore 12 del giorno 8 agosto e fino alle ore 12 del giorno 2 ottobre (termine prorogato dal 22 settembre) la piattaforma consente al titolare o al rappresentante legale dell’operatore economico di:  accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE); far presentare l’istanza da soggetto terzo a ciò espressamente delegato, allegando il modulo appositamente predisposto; rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato o dal delegato con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema. Il decreto specifica che la presentazione delle istanze è gestita tramite piattaforma informatica appositamente istituita entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo. I soggetti che usufriscono del bonus devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere iscritti al registro delle imprese con i codici ateco suddetti; essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso avere sede legale in Italia; essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché essere in possesso di contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità dal 2019 al 2023; non essere stanziati di sanzioni interdittive; essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale fiscale e assicurativa; avere subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato corrispettivi dell'anno 2019 o alternativamente essere costituiti o autorizzati dal 1 gennaio 2020 alla data di conversione di legge del decreto numero 4 del 2022 ed essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per tutte le annualità prese dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023.