Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 232 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

10/10/2023 - PERMESSI DI SOGGIORNO AI MINORI

Novità del decreto immigrazione 133 2023 sulla verifica dei requisiti per permessi di soggiorno per motivi di lavoro per i minori non accompagnati. Il decreto legge Immigrazione e sicurezza  DL133 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce una importante novità per i consulenti del lavoro. All'articolo 6 si prevede infatti una modifica all'articolo 32 del D.Lgs n. 286/1998, in tema di conversione dei permessi di soggiorno in permessi di soggiorno per motivi di lavoro per i minori stranieri dopo il periodo di affido, al compimento della maggiore età. Entrando nel dettaglio, la verifica dei requisiti  per la  conversione di tali permessi  viene affidata ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Nel caso di accertamento dell'assenza dei requisiti richiesti il permesso di soggiorno  viene revocato e ne va data notizia al pubblico ministero competente. Occorre ricordare che il  permesso di soggiorno  puo'  essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di  studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo  previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti  e  requisiti  previsti dalla normativa vigente, oltre che ai minori che raggiungono la maggiore età:  a quelli  sottoposti  a  tutela, previo parere positivo del Comitato per i  minori  stranieri ovvero ai minori  stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo di almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da  un ente pubblico o privato  iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del  Consiglio dei ministri. Già nel 2022 con l'entrata in vigore del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. decreto Semplificazioni fiscali)  in tema di ingresso in Italia per i  lavoratori extracomunitari causa motivi di lavoro, era stato previsto  il coinvolgimento dei professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative,  riguardo ai  presupposti richiesti.In merito l’Ispettorato del lavoro  ha emanato la nota n. 3820/2022 con i primi chiarimenti  sulle verifiche di congruità, capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall'impresa che appunto non spettano piu all'INL.