24/10/2023 - ASSEGNO AGLI STUDENTI VITTIME DI INFORTUNI SUL LAVORO
A chi spetta il contributo 200 mila euro a carico del nuovo Fondo per il risarcimento delle famiglie di studenti vittime di infortuni mortali. E' adesso operativo il Fondo destinato ad assegni, una tantum, del valore di 200 mila euro per le famiglie di studenti vittime di infortuni mortali sul lavoro, previsto dal Decreto lavoro 48 2023, che si aggiungerà alle indennità già previste dall'INAIL. E' stato pubblicato il 21 ottobre 2023 in Gazzetta ufficiale il decreto del 25/9/2023 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università in cui sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso e la quantificazione del sostegno. Trattasi di un contributo cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'art. 85, terzo comma, del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. Il fondo piò conatare uno stanziamento di 10 milioni per l'anno 2023 e ad euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, il contributo sarà determinato in relazione alle risorse disponibili. Il contributo è indirizzato ai familiari degli studenti, deceduti a causa di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, con esclusione degli infortuni in itinere, frequentanti: delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, pubbliche e private; strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università. La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a tassazione, né a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente. Per gli eventi verificatisi dopo l'1 gennaio 2018, l'importo del sostegno economico è erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed e' determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200 mila. Il sostegno economico spetta, con egual diritto: al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione; ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi. In mancanza dei soggetti appena citati gli aventi diritto sono: i genitori, anche adottanti, nonchè i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell'evento lesivo; gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima. In caso di concorso di più aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali. Il sostegno economico sarà erogato su domanda entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attivita' formative. Si aspetta adesso la predisposizione da parte dell'INAIL dell'apposito servizio per la presentazione con modalita' telematica.Nel frattempo si può inviare istanza a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo. Da ecidenziare che per gli infortuni verificatisi prima del 23 ottobre 2023, data di entrata in vigore del decreto, la relativa istanza dovrà essere presentata, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il 18 febbraio 2024. Il decreto specifica che la procedura di accertamento è effettuata dai competenti organi di vigilanza che predisporranno una apposita relazione per INAIL che provvederà all'erogazione.