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30/10/2023 - BUONI PASTO, CONCESSIONE ANCHE PER PERIODI LIMITATI

Il buono pasto costituisce un erogazione al dipendente esente da imposizione fiscale ma è concessa unilateralmente dal datore di lavoro. I buoni pasto sono documenti, rilasciati in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore la possibilità di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società emittente, la somministrazione di alimenti e bevande oppure la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, relativi ad un valore fisso  stabilito. Vengono generalmente erogati ai  lavoratori dipendenti come benessere assistenziale aggiuntivo della retribuzione e godono di uno speciale trattamento fiscale agevolato contenuto nell’art. 51, comma 2, lettera. c, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), come modificato dall’art. 1, comma 677, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). I buoni pasto sono quindi: interamente deducibili per il datore di lavoro e esenti da tassazione per il dipendente entro il limite massimo di: € 4 se forniti  in formato cartaceo e € 8 se forniti  in formato elettronico. L’eventuale maggiore valore è invece assoggettato a tassazione in capo al lavoratore. Sulla durata di questo " benefit"  occorre ricordare che l'ordinanza di Cassazione n. 16.135 datata 28 luglio 2020  ha affermato che i buoni pasto non vanno considerati come un elemento della retribuzione "normale", ma di agevolazione di  carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, per questo motivo non rientranti nel trattamento retributivo in senso stretto. Per tale motivo, il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un  accordo sindacale. Questo sta a significare che,  a meno che non sia previsto dal contratto collettivo territoriale aziendale o anche dal contratto individuale, l'erogazione del  buono pasto può essere liberamente regolata dal datore di lavoro cioè definita per un periodo limitato di tempo o sospesa, con una semplice decisione unilaterale.