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04/12/2023 - APPROVATA LA PROROGA SMART WORKING GENITORI

Nella conversione del DL Anticipi piccola proroga per lo smart working per i genitori di ragazzi fino a 14 anni di età. Durante la conversione in legge del decreto lavoro 48/ 2023 era stata reintrodotta la possibilità del lavoro agile in forma semplificatacioè senza la firma di accordi individuali  per i dipendenti  delle aziende private con figli di età non superiore a 14 anni,  fino al 31 dicembre 2023, ulteriore proroga  della norma istitutiva del decreto Salva Italia 18 2020, art 87, la quale rispondeva all'emergenza della pandemia COVID 19. Lerecenti disposizioni ancora in vigore erano contenute al comma 3-bis dell’art. 42 del   decreto Lavoro. E' giunta la scorsa settimana in Commissione Bilancio al Senato, nel corso della conversione in legge del Decreto Anticipi 145 2023,  l'approvazione di un emendamento delle forze di minoranza  che introduce una nuova  proroga, fino al 31 marzo 2024. La novità è alquanto inaspettata poichè si tratta di una modifica richiesta dalle minoranze che, in realtà chiedeva un prolungamento fino a giugno. In attesa della conferma ufficiale, che arriverà con la conversione definitiva, attesa entro il 17 dicembre 2023, diamo una rinfescata su cosa prevede la norma sul lavoro agile per i lavoratori con figli fino a 14 anni di età. Riassumendo, la norma prevede che: i genitori lavoratori dipendenti del  settore  privato  che  hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita'  agile anche  in  assenza  degli  accordi  individuali; a  condizione  che  tale   modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (in questo si differenzia dal lavoro agile per i lavoratori fragili, che possono essere  anche adibiti a mansioni diverse o a attività formative); il diritto non è applicabile   se nel nucleo  familiare  è presente un altro  genitore  beneficiario  di  strumenti  di   sostegno  al  reddito per sospensione dell'attività oppure non lavoratore; resta fermo rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da  18  a  23 della legge 22  maggio  2017,  n.  81; la prestazione lavorativa in lavoro  agile  puo'  essere  svolta anche  attraverso  strumenti  informatici  nella  disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro; per l'intero periodo i datori di  lavoro  del  settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data  di  cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo  alla documentazione resa  disponibile  sul  sito  del  Ministero; gli obblighi di  informativa  sulla salute e sicurezza sul lavoro  di  cui  all'articolo  22  della medesima legge n. 81 del 2017, possono essere assolti in  via  telematica  anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall'INAIL.