04/12/2023 - APPROVATA LA PROROGA SMART WORKING GENITORI
Nella conversione del DL Anticipi piccola proroga per lo smart working per i genitori di ragazzi fino a 14 anni di età. Durante la conversione in legge del decreto lavoro 48/ 2023 era stata reintrodotta la possibilità del lavoro agile in forma semplificatacioè senza la firma di accordi individuali per i dipendenti delle aziende private con figli di età non superiore a 14 anni, fino al 31 dicembre 2023, ulteriore proroga della norma istitutiva del decreto Salva Italia 18 2020, art 87, la quale rispondeva all'emergenza della pandemia COVID 19. Lerecenti disposizioni ancora in vigore erano contenute al comma 3-bis dell’art. 42 del decreto Lavoro. E' giunta la scorsa settimana in Commissione Bilancio al Senato, nel corso della conversione in legge del Decreto Anticipi 145 2023, l'approvazione di un emendamento delle forze di minoranza che introduce una nuova proroga, fino al 31 marzo 2024. La novità è alquanto inaspettata poichè si tratta di una modifica richiesta dalle minoranze che, in realtà chiedeva un prolungamento fino a giugno. In attesa della conferma ufficiale, che arriverà con la conversione definitiva, attesa entro il 17 dicembre 2023, diamo una rinfescata su cosa prevede la norma sul lavoro agile per i lavoratori con figli fino a 14 anni di età. Riassumendo, la norma prevede che: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali; a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (in questo si differenzia dal lavoro agile per i lavoratori fragili, che possono essere anche adibiti a mansioni diverse o a attività formative); il diritto non è applicabile se nel nucleo familiare è presente un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione dell'attività oppure non lavoratore; resta fermo rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; la prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro; per l'intero periodo i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero; gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall'INAIL.