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05/12/2023 - SPETTACOLO, INDENNITA' E DISCONTINUITA' AL VIA

Pubblicato il decreto sulla nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dipendenti e autonomi dello spettacolo. Per il 2023 domande entro il 15 .12. E' stato pubblicata in data 30/11/2023 in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo per il riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, che era tra le misure approvate in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. Lo schema del decreto predisposto a cura del Ministero della Cultura e dal ministro del Lavoro per uno strumento di tutela per i lavoratori di un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva. Riassumendo, il decreto prevede: l'istituzione di una nuova misura d'ausilio chiamata indennità di discontinuità per tutti i lavoratori del settore  a partire dal 1 gennaio 2024 e l'abrogazione della attuale indennità riservata ai lavoratori autonomi. La copertura finanziaria prevista è di: 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024,  48 milioni per il 2025 e infine 40 milioni  annui a decorrere dal 2026. Queste cifre saranno incrementate dagli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro (pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo); dal contributo di solidarietà, a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (pari allo 0,50 per cento della retribuzione). Da notare che per la prima applicazione relativa al 2023 le domande vanno inviate entro il 15 dicembre. A decorrere dal 1° gennaio 2024, si introduce una specifica indennità di discontinuità, al fine di tutelare i lavoratori dello spettacolo nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione. Il numero dei beneficiari del provvedimento sarà di circa 21mila lavoratori discontinui dello spettacolo che lavorano alla produzione e la realizzazione di spettacoli o in modo meno diretto ( artisti ed interpreti, ma anche  operatori  di sale cinematografiche,  impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa,  maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi,  della produzione cinematografica, delle imprese di spettacoli viaggianti e delle  imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei fili)  che saranno individuati precisamente con decreto interministeriale (Lavoro - Cultura). L'indennità sarà erogata: in un’unica soluzione;  per un numero  di giornate pari ad un terzo di quelle  accreditate  al  Fondo  pensione  lavoratori  dello   spettacolo   nell'anno   civile   precedente    detratte  le  giornate; coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate  ad  altro titolo; nel  limite  della  capienza  di  312  giornate annue complessiive. L'importo  sarà calcolato  nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative  ai periodi di attività nel settore dello spettacolo, all’anno solare precedente la presentazione della domanda.  Andrà inviata domanda all'INPS ogni anno, entro il 30 marzoon riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente. Sono previsti per il finanziamento  contributi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro per il lavoro subordinato e a carico degli autonomi iscritti al Fondo spettacolo.