12/12/2023 - RIDUZIONE PREMI INAIL 2024
Riduzione di premi e contributi assicurativi 2024 per i settori non ancora soggetti a revisione tariffaria. Pubblicati decreto e circolare INAIL di istruzioni. È stato pubblicato il 4 dicembre 2023 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro il decreto interministeriale numero 187 del 9 settembre 2023 di approvazione della deliberazione n. 65 adottata dal Commissario straordinario dell’INAIL in data 26 settembre 2023 sulla misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La riduzione è da applicare alle tipologie di premi e contributi sotto indicati, in attesa della loro revisione, per l'anno 2024, è pari al 15,11%. Il provvedimento specifica che la riduzione del 15,11% si applica ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958 e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo Il del citato D.P.R. n.1124/1965, riscossi in forma unificata dall'INPS. La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, approvate con i decreti interministeriali, quidni: le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "AltreAttività", che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione; la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare; la tariffa dei premi della gestione Navigazione. Dalla data 1 gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre, ai premi per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC, per i quali è intervenuta la revisione di cui al decreto interministeriale 6 settembre 2022 e ai premi speciali unitari per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali per l’anno scolastico formativo 2023/2024 è intervenuta la revisione di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n.126, Da ricordare che la riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2024, l'aggiornamento delle relative tariffe. Attraverso la circolare 55 del 7 dicembre l'istituto ricorda che i beneficiari della riduzione vengono individuati sulla base dell’andamento infortunistico aziendale e, come ogni anno, sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. A livello pratico, per i soggetti attivi da prima del 3 gennaio 2022 nel calcolo si applica il criterio di confronto tra l’indice di gravità medio, quest ultimo indica le giornate di lavoro perse in media ogni anno da ciascun lavoratore a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, e l’indice di gravità aziendale. Per i soggetti attivi a partire dal 3 gennaio 2022 invece la riduzione si applica a seguito di domanda presentata entro il primo biennio di attività. Una volta presentata e accolta la domanda, la riduzione viene applicata senza bisogno di ripresentarla.