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15/01/2024 - IMPATRIATI, PROROGA SENZA IMPOSTE PER I TRASFERIMENTI DAL 30 APRILE DEL 2019

Importante chiarimento dell'agenzia in una risposta a interpello sul regime Impatriati e in particolare sul trasferimento della residenza fiscale in Italia dopo il 30 aprile 2019. Una recente risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate (non pubblicata) fornisce un importante chiarimento sul regime Impatriati e in particolare sul trasferimento della residenza fiscale in Italia dopo il 30 aprile 2019. La novità meriterebbe probabilmente un documento capace di arrivare a molte più persone. Secondo il nuovo intervento dell'Agenzia, infatti, i soggetti con i requisiti per godere del regime impatriati (articolo 16, comma 3-bis del Decreto Legislativo 147/2015)  con trasferimento nella nostra Penisola successivo al 30 aprile 2019 possono beneficiare dell'estensione degli incentivi senza dover pagare l'imposta forfettaria introdotta con la Legge di Bilancio 2021, come già succede per chi si è trasferito prima di quella data. Si tratta di un chiarimento importantissimo che si aggiunge agli innumerevoli interventi di prassi succedutisi nell'interpretazione di una normativa complessa  e oggetto di varie proroghe e modifiche. Da ricordare che dall'anno corrente entra in vigore una sostanziale revisione del regime a seguito della pubblicazione del Decreto fiscalità internazionale. Nel merito già prima di questo provvedimento da piu parti si considerava ragionevole una parità di trattamento non solo sulla percentuale di agevolazione fiscale ma anche sulla procedura di estensione del regime per i soggetti rientrati prima e dopo la data spartiacque 03/04. Si ricorda che l'ampliamento dell'agevolazione introdotta dal decreto crescita numero 34 del 2019 era in origine destinato a essere applicato a coloro che fossero rientrati dal 2020 in poi. Nonostante ciò, il Decreto Legge 124/2019 ha anticipato la data di decorrenza all'anno fiscale 2019 per coloro che avevano trasferito la propria residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019. L'applicazione anticipata del vantaggio fiscale a tali individui a partire dal 2019 doveva essere finanziata dal cosiddetto "Fondo controesodo" a partire dal 2020. In assenza della pubblicazione del decreto attuativo sui criteri di accesso al fondo, non era chiaro se gli impatriati  dopo il  30 aprile 2019  pur potendo godere  dell'incentivo fiscale nella misura del 50 percento (come confermato anche dalla circolare dell'Agenzia numero 33 del 2020) avessero anche la facoltà di opzione automatica per l'estensione o se rientrassero  tra coloro chiamati a versare l'imposta sostitutiva  prevista dall'articolo 1, comma 50, Legge di Bilancio 2021  seguendo la procedura delineata nel Provvedimento  ADE 60353/ 2021.  Con  la nuova  precisazione, l'Agenzia conferma che questi individui non rientrano nelle casistiche regolate dalla Legge di Bilancio 2021, bensi nell'ambito dell'articolo 16, comma 3-bis del Decreto Legislativo 147/2015. Di conseguenza, anch'essi essi, sempre se in posssesso dei requisiti specificati dalla normativa, possono usufruire dell'estensione dell'incentivo fiscale senza effettuare il pagamento dell'imposta forfettaria.