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16/01/2024 - DAL 2024 STOP ESONERO GIOVANI AGRICOLTORI

Lo sgravio per imprenditori agricoli e coltivatori under 40 non rinnovato dalla legge di bilancio 2024. Iscrizione ordinaria dal 1 gennaio 2024 alla previdenza agricola. La legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023 ) non ha prorogato  per quest'anno l'agevolazione che ormai da diversi anni garantiva un accesso agevolato nel mondo dell'agricoltura a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40. Da ricordare che la misura era stata istituita in forma diversa già nel 2004 e successivamente modificata e sempre prorogata, da ultimo dalla legge di bilancio 2022. Nel dettaglio, l'agevolazione prevedeva, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: per un periodo massimo di ventiquattro mesi; l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo;  in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni; che si iscrivono per la prima volta alla gestione agricola IVS. Attraverso la circolare numero 73 datata 4 agosto 2023 erano state fornite le istruzioni piu recenti per l'utilizzo nel 2023. Come già anticipato la legge di bilancio 2024 non ha previsto una nuova proroga della misura, concentrando le risorse per gli sgravi contributivi per le lavoratrici dipendenti (donne con figli o vittime di violenza) e per la maxi deduzione IRES sui costi del personale. Di conseguenza anche per l'accesso alle professioni agricole l'iscrizione  alle gestioni previdenziali INPS a partire dal 1 gennaio  2024 sconta la contribuzione ordinaria anche per coloro che non hanno raggiunto i 40 anni di età. La misura prevede l'esonero contributivo totale ed è diretta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, che risultano iscritti alla previdenza agricola  per la prima volta tra il 1° gennaio e  il 31 dicembre 2023. Le caratteristiche dell'esonero: 100% della  quota di contributi per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160; per un periodo massimo di 24 mesi di attività; per l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto e per l’intero nucleo familiare. Sono esclusi dall’agevolazione: il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti. Al fine del rispetto del limite “de minimis” il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare oppure solo per se stesso come titolare o ancora per se stesso e per alcuni componenti del nucleo. Da notare inoltre che: l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; nei casi di diritto a  più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa(es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente. Da prestare attenzione al fatto che la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità  inerente a: adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;  rispetto degli altri obblighi di legge;rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali.