17/01/2024 - INDENNITA' LAVORATORI SPETTACOLO, AL VIA LE DOMANDE
E' stato pubblicato venerdì 30 novembre 2023 in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo per il "Riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo". Con il messaggio numero 4332 datato 4 dicembre 2023 l'Inps ha fornito le prime indicazioni sulle categorie di lavoratori beneficiari. Il 3 gennaio con la circolare 2 2024 sono state fornite le istruzioni operative aggiornate. La piattaforma per le domande è stata aperta il 15 gennaio e c'è tempo fino al 30 marzo 2024 per inviare la propria richiesta. Il decreto riguardante la tutela per i lavoratori di un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva prevede: l'istituzione di una nuova misura di sostegno chiamata indennità di discontinuità per tutti i lavoratori del settore a partire dal 1 gennaio 2024 e l'abrogazione della attuale indennità riservata ai lavoratori autonomi. Con il messaggio 4382 del 6 dicembre è stato specificato che l'indennità entra in vigore dalla data 1 gennaio 2024 ma è previsto un regime transitorio per gli anni precedenti in cui era vigente ALAS, quindi entro il 15 dicembre 2023 si poteva fare richiesta per il 2022. Da gennaio 2024 si può fare a domanda per il 2023. La copertura finanziaria è così composta: 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025 e 40 milioni annui a decorrere dal 2026. Queste cifre comunque saranno incrementate dagli oneri contributivi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro. Tale indennità, può essere richiesta dai circa 21mila lavoratori discontinui dello spettacolo tra cui:autonomi, co.co.co. e subordinati a tempo determinato, intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità che lavorano alla produzione e la realizzazione di spettacoli o in modo meno diretto, ovvero: artisti ed interpreti, ma anche operatori di sale cinematografiche, impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, della produzione cinematografica, delle imprese di spettacoli viaggianti e delle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei fili, che saranno individuati precisamente con decreto interministeriale (Lavoro - Cultura). L'indennità sarà erogata nei seguenti modi:in un’unica soluzione, per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente detratte le giornate, coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. L'importo sarà calcolato in misura pari al 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative ai periodi di attività nel settore dello spettacolo, all’anno solare precedente la presentazione della domanda. La domanda dovrà essere inviata all'INPS ogni anno, entro il 30 marzo con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente. Sono previsti per il finanziamento contributi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro per il lavoro subordinato e a carico degli autonomi iscritti al Fondo spettacolo.