Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 156 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

22/01/2024 - INABILITA' AL LAVORO, OBBLIGHI DEL DATORE PRIMA DI PROCEDERE AL LICENIZAMENTO

E' annullabile il licenziamento impartito per sopravvenuta disabilità del lavoratore in assenza di un tentativo di diversa collocazione da parte del datore. Sentenza dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha voluto eprimere che il  datore di lavoro non può  porre fine al contratto di lavoro a causa dii una sopravvenuta inidoneità permanente del lavoratore a svolgere i suoi compiti lavorativi , senza avere prima verificato possibili soluzioni ragionevoli  per consentire al lavoratore di conservare il posto o aver dimostrato eventualmente che tali soluzioni costituirebbero un onere sproporzionato per l'impresa. Questa eventualità infatti  sembra stare a rinforzre una discriminazione diretta della persona disabile anche quando la cessazione arriva in realtà da una norma giuridica nazionale. Questa risulta infatti incompatibile con la normative europea. Il giudizio è stato espresso con la sentenza datata 18 gennaio 2024 nella causa  C-631/22 riguardante un caso verificatosi in Spagna. Viene presa in considerazione, analizzata e studiata in particolare e nel dettaglio la  Direttiva 2000/78/CE  sulla Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, di conseguenza,  il divieto di discriminazione fondata sulla disabilità in particolare per un caso di infortunio sul lavoro che ha causato una inidoneità permanente totale e ha portato alla risoluzione del contratto di lavoro. La corte di giustizia europea nel confermare, le conclusioni  di tale sentenza precisa anche che  la circostanza che, in forza della normativa nazionale di cui trattasi  l’inidoneità permanente totale sia riconosciuta su domanda del lavoratore e che gli dia diritto ad una prestazione previdenziale, vale a dire un’indennità mensile, pur conservando la possibilità di svolgere altre funzioni, è irrilevante. Per tale motivo, una siffatta normativa nazionale, in forza della quale un lavoratore disabile è costretto a subire il rischio di perdere il lavoro per poter beneficiare di una prestazione previdenziale, pregiudica l’effetto utile dell’articolo 5 della direttiva 2000/78, che intende invece garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro. Osserva anche che una normativa che assimila  una inidoneità permanente totale, che riguarda solo le funzioni abituali,al decesso di un lavoratore o a una inidoneità permanente assoluta, a contrasta con l’obiettivo dell’inserimento professionale delle persone con disabilità, di cui all’articolo 26 della Carta. Viene inoltre ricordato per quanto riguarda l’argomento presentato dal governo spagnolo secondo il quale lo Stato membro interessato sarebbe l’unico competente ad organizzare il proprio sistema di previdenza sociale e a determinare le condizioni di concessione delle prestazioni, che, nell’esercizio di tale competenza, tale Stato membro deve rispettare il diritto dell’Unione.