09/11/2016 - RATEAZIONE DELLE CARTELLE: IL PAGAMENTO IN 120 RATE VA RICONOSCIUTO A TUTTI
La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con la sentenza n. 594/16, depositata in data 24 ottobre 2016, ha chiarito che il contribuente, anche se decaduto dal rateizzo in proroga concesso da Equitalia di 72 rate, ha sempre il diritto di accedere al rateizzo straordinario da pagarsi in 10 anni, 120 rate, come da articolo 19, comma 1-quinquies, dpr n. 602/73. Nello specifico, il contribuente chiedeva e otteneva da Equitalia la concessione in proroga di un piano di rateizzo ordinario a 72 rate (art. 19, comma 1-bis, dpr n. 602/73) ma poi per effetto del peggioramento della propria situazione economica, depositava istanza, citando nella stessa il comma 1-quinquies, per beneficiare del rateizzo straordinario in 120 rate (introdotto con la legge n. 98/13), sussistendone i requisiti previsti dalla norma. Tuttavia, a fronte della domanda presentata dall'interessato, Equitalia disconosceva il diritto con un provvedimento di diniego, sostenendo che il cittadino, in pendenza di un rateizzo in proroga a 72 rate, non può essere ammesso al piano straordinario. In seguito, il contribuente impugnava l'atto di rigetto inoltrato dall'Ente. Per contro, i giudici hanno evidenziato che «la richiesta di un piano di rateizzazione straordinario costituisce fattispecie a sé stante rispetto» all'ammortamento ordinario. A ben vedere, «la ratio della norma è quella di venire incontro a debitori che si trovano in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica», dunque indipendentemente dalla circostanza che il contribuente sia decaduto dal «vecchio» rateizzo in proroga (72 rate), art. 19, comma 1-bis, dpr n. 602/73, l'interessato mantiene il proprio diritto ad accedere al rateizzo straordinario (art. 19, comma 1-quinquies), il quale costituisce, infatti, «la richiesta ex novo di una nuova forma di rateizzazione a seguito del maturarsi dei requisiti di legge».