01/02/2024 - DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, A CHI E QUANDO SPETTA E COME FARE DOMANDA
Con la circolare numero 22 datata 26 gennaio 2024 l'INPS fornisce le indicazioni relative all'indennità di disoccupazione per gli agricoltori riferita ai periodi di competenza 2023. Da tenere presente che la disoccupazione agricola a differenza delle altre indennita di disoccupazione copre i periodi di mancata occupazione dei lavoratori nell'anno precedente a quello della domanda. L'indennità è rivolta a: operai agricoli a tempo determinato (OTD); operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che lavorano per parte dell’anno; i piccoli coloni, i compartecipanti familiari; i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. Hanno diritto all'indennità anche le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino). L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite consentito di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo; le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.; quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo. L'indennità sarà erogata dall'INPS in un'unica soluzione e determinerà automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa ai fini pensionistici. La misura dell’indennità di disoccupazione agricola dipende dalla tipologia di lavoratore, infatti l'importo è pari al 40% della retribuzione di riferimento per gli OTD e al 30% della retribuzione di riferimento per gli OTI. Da ricordare che per questi ultimi non è prevista la trattenuta per il contributo di solidarietà. Le domande possono essere trasmesse online all’INPS attraverso: il servizio online accessibile direttamente al cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); gli enti di patronato; il Contact center. L'interessato inoltre dovrà indicare come vorrebbe ricevere il pagamento: con accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell' IBAN) o con bonifico presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente), previo accertamento dell'identità del percettore. Con una interpretazione estensiva della norma del DL Alluvione 61del 2023 l'Istituto puntualizza che sono beneficiari della agevolazione: sia gli operai agricoli già in possesso del requisito contributivo per l'indennità di disoccupazione agricola (102 giornate di lavoro nel biennio), che i lavoratori che lo conseguono computando anche periodi indennizzati, che ai lavoratori “misti”, ossia a quelli che nel 2023 hanno prestato attività sia in agricoltura, sia in altri settori produttivi, purché abbiano la prevalenza di lavoro in agricoltura; in tal caso la sommatoria riguarderà solo i periodi di fruizione dell’ammortizzatore unico su richiesta di imprese agricole. Da prestare attenzione al fatto che, in caso di superamento del limite di 182 giornate annue il beneficio della equiparazione verrebbe neutralizzato, perche deve essere comunque rispettato il limite di 365 giornate totali nel 2023 tra quelle lavorate, quelle indennizzate ad altro titolo (es.malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola.