15/02/2024 - CONTRATTI A TERMINE, STA PER ARRIVARE LA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2024
Gli accordi individuali per i contratti a termine in deroga ex DL 48/2023 forse prorogati fino a fine anno dal Decreto milleproroghe. I dettagli e le istruzioni precedenti. Il decreto-legge Lavoro 48 2023 ha cambiato la normativa sui i contratti a tempo determinato consentendo maggiori causali da apporre per una durata fino a a 24 mesi, che resta il limite massimo, comprensivo di proroghe e rinnovi. Era stato anche rivisto il metodo di calcolo dei lavoratori in somministrazione concesso in rapporto al totale dei dipendenti. In data 9 ottobre 2023 il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito la circolare numero 9 2023 che ripercorre le novità e fornisce alcune utili indicazioni. Nel corso della conversione in legge del Decreto Milleproroghe è stato presentato un emendamento dalle forze di maggioranza che prevede dal proroga dal 30 aprile al 31 dicembre 2024 della scadenza per la stipula degli accordi individuali tra le parti per i rinnovi e le proroghe oltre i 12 mesi. Dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto le clausole che consentono una durata superiore ai 12 mesi e/o eventuali proroghe sono in particolare: casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e o rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza di specificazioni, contrattuali, oppure solamente per i contratti stipulati entro il 30 aprile 2024 l'indicazione di una causale connessa a esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva concordata tra le parti dell'accordo individuale ovvero datore di lavoro e dipendente. Il ministero spiega che in questo modo si consente alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi sopra richiamati, le cui previsioni costituiscono fonte privilegiata in questa materia. Importante chiarire che la data citata è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024. Il Ministero studia inoltre il fatto che quest'ultima specifica deroga di un anno, oltre alle causali aziendali individuali , introduce l'azzeramento del computo dei mesi di contratto già svolto. Ricapitolando, per i contratti stipulati a partire dal 5 maggio 2023 non si conteggiano i periodi di lavoro (sia contratti che rinnovi) già intercorsi in precedenza tra il datore di lavoro e lo stesso dipendente. Resta fermo pero il limite massimo di 24 mesi complessivi. Ci sono novità in materia di somministrazione previste dall’art. 24 comma 1-quater del DL 48/2023. Per iniziare, nel limite del 20 per cento del lavoro a termine non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato. Da escludere i limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate, tra cui:i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; i lavoratori svantaggiati che ono i soggetti: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; di un’età compresa tra i 15 e i 24 anni; privi di diploma di scuola media superiore o professionale o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; oltre i 50 anni di età; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore i appartiene al genere sottorappresentato; appartenenti a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e con necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.