19/02/2024 - DOMANDE ASSEGNO D'INCLUSIONE, RICHIESTE RIESAME DAL 27 FEBBRAIO
INPS riepiloga le procedura di risposta alle domande dell'Assegno di inclusione: cosa fare in caso di richieste respinte o sospese. Le richieste di riesame delle domande per l'assegno di inclusione che sono state respinte, potranno essere inviate nuovamente a partire dal prossimo 27 febbraio, data dalla quale saranno disponibili sul sito istituzionale le motivazioni. A precisarlo è l'INPS con il messaggio numero 684 datato 14 febbraio 2024 in cui riepiloga le procedura di risposta alle domande del nuovo sussidio per i nuclei familiari meno abbienti. L'istituto ricorda che per ottenere l'assegno è necessario presentare la richiesta all'INPS e firmare il patto di attivazione digitale (PAD). Superando successivamente i controlli preventivi sul possesso dei requisiti. L'esito delle domande è disponibile nella procedura gestionale accedendo con le proprie credenziali SPID o CIE o CNS. L'istituto precisa che per le domande accolte i beneficiari possono ritirare la carta ADI nell'ufficio postale, che viene consegnata anche se il titolare non ha ricevuto l'avviso tramite SMS. Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano sprovviste di alcuni requisiti previsti dalla norma sono respinte. Nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS, è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. Dal prossimo 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione. Nei casi di reiezione, il richiedente la misura può presentare motivata istanza di riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario. Nella procedura ADI all'interno del portale INPS, è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. Dal 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione. La richiesta di riesame dovrà presentata alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui il titolare ha ricevuto comunicazione dell’esito. Puo anche essere presentato ricorso giudiziario. Quando le domande ADI hanno necessità di un supplemento istruttorio esse vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”. In particolare, sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle Strutture territoriali, le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate. In questi casi la Sede INPS invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di:presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati; presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza; rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In caso di discordanza tra quanto dichiarato in dsu e i dati presenti nell’anagrafe in tema di nucleo familiare la domanda di ADI viene posta automaticamente in “sospensione”, al fine di consentire alle sedi territoriali l’accertamento del nucleo in quanto ci sono e eccezioni che fanno sì che i componenti dei nuclei familiari ai fini ISEE, in alcune ipotesi, non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante della DSU. All’esito delle verifiche l’operatore potrà, pertanto, confermare la discordanza sul sistema ISEE, e porre la domanda ADI in stato "respinta" oppure "accolta"