06/03/2024 - AUMENTO SANZIONI LAVORO IN NERO 2024
Riepilogo completo degli importi delle sanzioni per lavoro irregolare in aumento dal 2 marzo 2024 con il DL 19 2024. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 192024 detto PNRR bis all'interno della nuova stretta per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, è previsto un nuovo aumento delle sanzioni in materia di lavoro irregolare. Si ricorda che la prima formulazione della norma risale al Dl 12/2002, aggiornata poi con il Jobs act 151 2015 e DL 50 2017 (per il libretto di famiglia e contratto di lavoro occasionale). Con la nota 856/2022 del 20 aprile 2022 l'ispettorato aveva inoltre fornito un vademecum aggiornato, il quale chiariva anche l'applicazione nei casi di prestazioni autonome occasionali soggette all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dal DL 146 2021. La "maxisanzione" riguarda: i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa; gli enti pubblici economici; anche le persone fisiche nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia per prestazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017. Sono esclusi invece datori di lavoro domestico. Fino alla data 1marzo 2024 le maxisanzioni amministrative pecuniari per lavoro irregolare, ovvero per il datore che occupava personale “in nero” erano le seguenti: da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro; da 3.600 a 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro; da 7.200 a 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro. Previste ancge maggiorazioni del 20%: in caso di recidiva per le stesse irregolarità nei tre anni precedenti e in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno; minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni); percettori del reddito di cittadinanza. Dal 2 marzo 2024 , con l'entrata in vigore del DL 19 2024 che modifica l’articolo 1, comma 445, della legge 145/2018, lettera d), gli importi sono sono aumentati nel seguente modo: da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400); da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800); da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600). Da prestare attenzione al fatto che la sanzione non si applica se il datore di lavoro prima dell’ispezione, dell’accertamento o di un’eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione, regolarizza spontaneamente, per l’intera sua durata, il rapporto avviato senza la preventiva comunicazione obbligatoria. Si puo anche accedere alla diffida obbligatoria ed avere la sanzione in misura minima, resta confermato anche il raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva, nei tre anni precedenti, cioè se il datore di lavoro è incorso nelle stesse violazioni.