13/03/2024 - IN VIGORE LE NUOVE SANZIONI PENALI DOVUTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ILLECITA
Nel Decreto Legge numero 19 del 2024 tornano e si inaspriscono le sanzioni penali per la somministrazione illecita di manodopera. Il Decreto Legge numero 19 del 2024 ha portato notevoli modifiche alla normativa sulla somministrazione illecita di manodopera (art. 18 del DLgs. 276/2003) riportando in vigore le sanzioni penali che erano state abrogate con il Decreto Legislativo numero 8 del 2016, con lo scopo di garantire maggiore protezione ai lavoratori e una concorrenza leale tra le imprese. Le nuove disposizioni sono già in vigore dal 2 marzo 2024. Come già detto, dal 2 marzo 2024 la somministrazione di manodopera se effettuata da parte di soggetti non autorizzati (ad esempio con appalti o distacchi fittizi) è punibile con l'arresto fino a un mese o in alternativa con un'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro. Si chiarisce, la sanzione si applica sia al somministratore non autorizzato che all'utilizzatore. D'obbligo ricordare che la somministrazione di lavoro è riservata delle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro e iscritte nell'apposito elenco (articoli 32, 33, 34 del decreto legislativo n. 81/2015). Per l'attività di intermediazione non autorizzata, anche in assenza di scopo di lucro, scatta l'arresto fino a 2 mesi o con un'ammenda da 600 a 3.000 euro. Si aggiunge inoltre una nuova fattispecie penale legata alla somministrazione fraudolenta di lavoro, prevista dal comma 5-ter all'art. 18 del DLgs. 276/2003, nei casi in cui si accerti l'intento di eludere norme imperative di legge o di contratto collettivo. In questo caso i responsabili sono punibili con l'arresto fino a 3 mesi o con un'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di somministrazione. Da segnalare anche che, per la definizione delle sanzioni si conferma l'applicazione del comma 5 bis del citato D.lgs 276 2003, per cui gli importi delle sanzioni amministrative sono aumentati del 20% in caso di recidiva per gli stessi illeciti commessi nei tre anni precedenti. La determinazione della sanzione segue i criteri già previsti per le sanzioni ex comma 5-bis, con l'importante prescrizione che gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. Per finire, con il nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 del DLgs. 276/2003 l’importo della sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Va ricordato che come precisato nella nota n. 15764/2016 del Ministero del lavoro sul calcolo delle sanzioni, per "eventuali ipotesi che coinvolgano più soggetti ad esempio un committente e piu appaltatori , il limite dei 50.000 euro trova evidentemente applicazione in riferimento a ciascun appalto"