03/04/2024 - SUPERBONUS, COMUNICAZIONE ANTIFRODE
Il DL n 39/2024 con ulteriori misure per restringere il superbonus contiene un altro adempimento: comunicazione antifrode, che cos'è e le sanzioni per chi omette. Viene pubblicato in Gazzetta Ufficale, con il numero 75 in data 29 marzo il Decreto numero 39 del 2024, con misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. Tra le altre norme emerge la comunicazione antifrode in arrivo dalla data di entrata in vigore del decreto, pertanto dal 30 marzo. Il nuovo decreto Blocca cessioni vuole evitare la formazione di nuovi crediti di imposta, eliminando quindi cessione e sconto in fattura, ma interviene anche nel campo delle detrazioni e si introduce una comunicazione che riguarderà tutti i cantieri di superbonus attualmente in corso e quelli che saranno avviati. Il decreto con l'art 3 rubricato Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente prevede la suddetta novità della comunicazione antifrode. Entrando nello specifico, la norma prevede che, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali: i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi; l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025; le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese.Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni le relative variazioni, i soggetti: che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori; che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024. Bisogna prestare attenzione al fatto che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 30 marzo. L'omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale.