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17/11/2016 - ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2016 VA VERSATA LA 2° O UNICA RATA DEGLI ACCONTI DOVUTI

Entro il 30 novembre i contribuenti devono versare la 2° o unica rata degli acconti 2016 relativi alle imposte IRPEF, IRES, IRAP; alla “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi; alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE); all' “imposta sostitutiva” per i contribuenti forfetari/minimi; ai “contributi Inps” alla gestione artigiani e commercianti e alla gestione separata. Per ciascuna imposta e/o contributo è possibile adottare alternativamente il “metodo storico” o il “metodo previsionale”; in particolare si ricorda che in base al “metodo storico”, l'acconto 2016 è determinato in base all'importo indicato: al rigo “differenza” ovvero “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN di Unico 2016; al rigo “Totale imposta” del quadro IR del modello IRAP 2016. Per determinare l'ammontare da versare va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dal modello UNICO/IRAP. Invece in base al “metodo previsionale”, è possibile versare in misura inferiore a quanto risulta sulla scorta del criterio storico qualora si presuma di conseguire un reddito nel 2016 inferiore a quello relativo al 2015; in tal caso occorre: determinare l'imposta presunta sulla base delle disposizioni fiscali per l'anno 2016; versare la percentuale minima prevista per l'acconto. Tuttavia, i contribuenti che applicano tale criterio dovranno successivamente verificare se quanto versato in sede di acconto si rivela sufficiente o meno; tale verifica va effettuata in sede di determinazione del saldo 2016 (Unico 2017). L’utilizzo di tale metodo va valutato con particolare attenzione in  considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l’Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. Infine, si ricorda che il 2° acconto delle imposte non è rateizzabile.