18/11/2016 - NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO: NULLA SE LA RICEVUTA E’ INCOMPLETA
I giudici della sesta sezione della Commissione Tributaria Regionale di Roma, con sentenza depositata in segreteria il 20 ottobre 2016, ha stabilito che quando sulla ricevuta di ritorno relativa alla notifica della cartella di pagamento non sia stata barrata alcuna casella e non siano riscontrabili le generalità del destinatario, la relativa notifica sarà insanabilmente nulla senza bisogno di querela di falso. Nello specifico, la vertenza riguarda un ricorso presentato avverso una cartella di pagamento relativa a tributi per gli anni ricompresi tra il 1995 ed il 1997. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica di quanto preteso; di aver avuto notizia della pretesa erariale solo a seguito di interrogazione presso il Concessionario della riscossione. La Commissione provinciale di Roma, dopo aver constatato che, agli atti, risultava depositata la ricevuta di ritorno attestante la notifica della cartella, aveva rigettato il ricorso. «Dall'esame della ricevuta di ritorno prodotta dall'agente della riscossione», si legge nella sentenza, «non è dato rilevare quale sia stato il soggetto che abbia ricevuto effettivamente la notifica della cartella impugnata; come indicato dal contribuente ricorrente, la sottoscrizione presente sulla cartolina sembra indicare tutt'altre generalità del soggetto destinatario dell'atto, e in ogni caso non sono riferibili a quest'ultimo». Il Collegio aggiunge che, sulla cartolina, non risulta barrata alcuna casella indicante la qualifica del soggetto che abbia in concreto ricevuto l'atto. Inoltre, la Commissione precisa come sia inammissibile il ricorso alla querela di falso e che deve trovare applicazione il principio secondo cui la nullità dell'atto di notifica dipende non già dalla illeggibilità della firma (non attribuibile in concreto al contribuente) ma dalla impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario (Cassazione n. 16407/2003) e ciò anche in assenza di una barra sulla casella relativa alla qualità del sottoscrittore.