21/11/2016 - ACQUISTO BOX PERTINENZIALE: DETRAZIONE AMMESSA ANCHE SENZA BONIFICO
Con la Circolare n. 43/E del 18/11/2016, l‘Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni da seguire per accedere all’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR prevista per l’acquisto di autorimesse e posti auto di pertinenza a immobili residenziali, anche se il pagamento delle spese non è stato eseguito mediante bonifico, o se il bonifico è stato effettuato ma in modo non corretto. Via libera quindi alla detrazione delle spese per box auto anche nel caso di acquisto senza bonifico bancario o postale. In questa ipotesi i contribuenti dovranno farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di pagamento che non risulti da un bonifico, il ricevimento delle somme da parte dell’impresa deve risultare attestato dall’atto notarile. Inoltre, il contribuente deve farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. Anche in caso di bonifico bancario compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%, il contribuente può continuare ad aver diritto all’agevolazione. Basterà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore afferma di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa.