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30/05/2024 - FERIE RESIDUE IN SCADENZA IL 30 GIUGNO

Guida a obblighi e sanzioni per i datori di lavoro in materia di ferie e permessi non goduti relativi al 2022. Entro il 30 giugno prossimo il datore di lavoro deve verificare il monte ferie goduto da ciascun lavoratore  nel 2022 e, se queste non vengono fruite interamente,  dovranno essere versati i contributi previdenziali,  da versare entro il 21 agosto dell'attuale anno. Le ferie sono un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane. Occorre anche fare attenzione al conteggio delle ferie nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all' istituto delle ormai nominate "ferie solidali", di recente istituzione. In caso di violazione, oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie, il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative. Si ricorda che tale obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti. Il diritto alle ferie è sancito dall’articolo 2.109, 2 comma, c.c il quale specifica: Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo; le ferie devono essere retribuite; il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore; la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità. Il diritto alle ferie trova  inoltre rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro. Nel dettaglio, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale (può avere una durata minima superiore) possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali). Va sottolineato che il periodo feriale essere goduto come segue: per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.  Ciò significa che entro il 30 giugno 2023 dovranno essere godute le ferie maturate nel 2021. Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate nel 2021 possono essere dilazionate o monetizzate.  Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma  nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire  dell'intero periodo obbligatorio, è possibile  per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni. L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute và verificata ogni mese, in particolare nel caso di un  diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale. Va anche considerato in modo particolare il fatto  che il termine  per l''assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi  di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla  legge e ricomincia a decorrere  dalla data di ripresa dell'attività lavorativa.Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative previste sono le seguenti: sanzione da 120 a 720 €  per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori; sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o  che si sono verificate per due anni; sanzione  da 960 a 5.400 €   per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni. Da prestare attenzione al fatto che le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie.