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12/06/2024 - SGRAVI SOLIDARIETA', FONDI RESIDUI PER I CONTRATTI 2019

Istruzioni per il recupero dello sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà difensiva stipulati nel 2019. E' con il messaggio numero 2.179 del 10 giugno 2024 che l'INPS fornisce le istruzioni per il recupero dello sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà difensiva stipulati nell'anno 2019, come previsto dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del DLgs 148/2015. Un po più nel dettaglio, a seguito di controlli sui fondi stanziati e utilizzati sono risultate ancora disponibili risorse residue destinate alle aziende. D'obbligo ricordare che tale sgravio viene concesso su richiesta dei datori di lavoro per un periodo non superiore ai 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte sindacale  e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché  l'orario di lavoro sia  ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi. Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato. L'obbligo contributivo nasce alla scadenza del periodo di paga, l'agevolazione è per tale motivo applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente. Va inoltre evidenziato che  alcune voci  contributive non sono soggette alla riduzione, come il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile), il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997). L'INPS richiama nel messaggio numero 2179,  la circolare 100 del 2020  e il messaggio 1697 del 2021 in cui erano già state fornite le istruzioni per il recupero dello sgravio per le imprese con periodi di solidarietà conclusi rispettivamente entro il 31 ottobre 2019 e il 30 settembre 2020.  L'istituto  ha verificato che  le somme fruite a titolo di sgravio contributivo nel 2019 sono state inferiori a quelle autorizzate, liberando ulteriori risorse per i decreti di ammissione  delle aziende indicate all'interno dell'allegato. Si ricorda che il beneficio è soggetto al  rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175 e 1176, della legge 296/2006 ed è incompatibile con altre agevolazioni contributive.