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13/06/2024 - FRONTALIERI SVIZZERA, L'ACCORDO SUL TELELAVORO

Con la legge numero 83 del 16 giugno 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno il Parlamento Italiano ha ratificato l'Accordo Italia Svizzera sull'imposizione fiscale ai lavoratori frontalieri. L'accordo fra le due nazioni era stato firmato il 23 dicembre 2020 insieme ad un Protocollo di modifica della Convenzione in tema di doppie imposizioni, ed era stato ratificato dal Consiglio federale Svizzero nel 2021 ed entra in vigore il 1 gennaio 2024 Il precedente accordo era datato 1974. L'accordo si applicherà solo ai lavoratori assunti dalla data di entrata in vigore della legge. Dal 2024 è prevista una  tassazione concorrente, sia in Italia che in Svizzera, dei redditi di lavoro dei frontalieri con una riduzione del 20% sul totale delle imposte dovute nello Stato dove l'attività lavorativa è svolta ( la normativa in vigore prevede invece che i redditi di lavoro percepiti dai frontalieri residenti in Italia a non piu di 20km dalla Svizzera, con rientro giornaliero in Italia sono tassati esclusivamente in Svizzera). La legge  contiene una norma che è applicabile a tutti i frontalieri, la quale individua una franchigia di non imposizione fiscale che sale da 7500 a 10mila euro. L'imposizione fiscale sul lavoro dipendente mirata ai nuovi frontalieri  (cioè coloro che iniziano il rapporto di lavoro dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, passa  all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto del 2015). I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, quest ultima eliminerà la doppia imposizione. In un contestuale scambio di lettere è stato inoltre precisato che il prelievo alla fonte è il mezzo ordinario di imposizione fiscale per questi lavoratori. I lavoratori momentaneamente occupati nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese  e che hanno lavorato nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientreranno nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”. Per questi ultimi continua ad applicarsi l' imposizione fiscale solo in Svizzera, che  fino alla fine del 2033  verserà una compensazione  a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale. Il nuovo accordo definisce il lavoratore frontaliere, ed è  colui che risiede entro 20 km dalla frontiera, lavora come dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato e che, di consuetudine, rientra ogni giorno dal lavoro al proprio domicilio. Il nuovo Accordo si applica alle persone fisiche residenti nelle seguenti aree: per quanto riguarda la Svizzera, nei Cantoni: dei Grigioni, del Ticino, del Vallese; per quanto riguarda l’Italia, nelle Regioni:  Lombardia;  Piemonte; -Valle d’Aosta; -Provincia Autonoma di Bolzano. L’accordo sarà oggetto di riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro. E' prevista infine una commissione di rappresentanti delle autorità dei due paesi per la composizione  amichevole di eventuali contestazioni sull'interpretazione o applicazione degli articoli dell'accordo