18/06/2024 - SGRAVIO ASSUNZIONI, DONNE VITTIME DA LAVORO
Requisiti, richiesta, applicazione e istruzioni Uniemens sull'esonero contributivo per assunzioni di donne vittime di violenza. Messaggio INPS numero 2239 datato 14 giugno e circolare numero 41 2024. Con la legge di bilancio 2024 si sono innalzati i fondi relativi alla lotta alla violenza di genere. Tra le diverse misure previste è stato istituito un nuovo esonero contributivo riservato alle donne vittime di violenza disoccupate e beneficiarie del Reddito di libertà (il sussidio straordinario garantito alle donne assistite da centri antiviolenza istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Si tratta in particolare dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato però su base mensile. Con la circolare numero 41del 5 marzo l'Istituto ha fornito i primi dettagli operativi sui requisiti e le modalità di applicazione e, attraversonumero 2239 del 14 giugno il messaggio le istruzioni per la richiesta e la fruizione in Uniemens. La misura è destinata alle donne vittime di violenza, con o senza figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni, che siano: residenti nel territorio italiano; cittadine italiane o comunitarie oppure cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno; disoccupate ( a norma del art 19 d.lgs 150 2015) e beneficiarie del Reddito di libertà oppure di altro contributo regionale o provinciale con lo stesse finalità (ad esempio l’Assegno di autodeterminazione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, della Provincia Autonoma di Trento). La circolare specifica inoltre che per le assunzioni effettuate nell’anno 2024 lo sgravio quest’ultimo può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne fruitrici del Reddito di libertà nel 2023. L’esonero contributivo spetta per: le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi; le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi; le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a termine anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con una cooperativa, anche a scopo di somministrazione, effettuate nel triennio 2024-2026. Consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Da ricordare che sono esclusi i premi INAIL, la soglia massima di esonero mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12), e che, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, deve essere proporzionalmente ridotto. L'INPS informa con il messaggio 2239 del 14 giugno 2024 sul sito istituzionale è disponibile il modulo di istanza on-line volto alla richiesta del beneficio. Nella domanda dovranno essere indicati; anagrafe della lavoratrice assunta; il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità; l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale; la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. L’Istituto quindi: verifica l’esistenza del rapporto nella banca dati delle comunicazioni obbligatorie; calcola l’importo dell’incentivo spettante verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto; in caso di sufficiente capienza di risorse autorizza il datore di lavoro con comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line. L'azienda può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mediante conguaglio nelle denunce contributive come precisato nella citata circolare n. 41/2024. INPS precisa che anche dopo l'autorizzazione potranno essere effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti.