19/06/2024 - SPETTACOLO, ISTRUZIONI PER IL RIESAME DELLE DOMANDE DEL 2023
Le istruzioni INPS per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi in tema di indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. Il decreto legislativo datato 30 novembre 2023, numero 175, ha istituito un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di sostenere economicamente visto il carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni, denominato ISCRO. L'indennità è rivolta a lavoratori autonomi, co.co.co,i lavoratori subordinati a tempo determinato, e lavoratori intermittenti non titolari della indennità di disponibilità. Con la circolare numero 2 del 3 gennaio 2024, sono state fornite le istruzioni inerenti ai requisiti per la domanda relativa ai fondi 2023 per i periodi 2022. Nel messaggio numero 2258 del 17 giugno l'istituto informa che si stanno svolgendo i controlli e la liquidazione delle domande e la comunicazione degli esiti e illustra la procedura per presentare una domanda di riesame o ricorso amministrativo, in caso di rigetto. Gli esiti della domanda, così come le eventuali motivazioni di reiezione, sono visibili sia da parte degli Istituti di Patronato sia da parte del cittadino attraverso la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), accedendo alla sezione del sito istituzionale INPS. L’istanza di riesame può essere inoltrata dal già citato sito. Si possono visualizzare i dati trasmessi, i motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione, scaricare le ricevute e i provvedimenti e monitorare la situazione dei pagamenti. Una volta attivata la funzione per presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni e di allegare l’eventuale documentazione a supporto. Il termine, comunque non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni dalla data del messaggio (quindi entro il 17 luglio 2024) o dalla conoscenza della reiezione della domanda, se successiva. Il ricorso deve essere presentato non oltre il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo al Comitato provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento, o direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura sul sito INPS, o tramite gli Istituti di Patronato o gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi. In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda. L'esecuzione delle decisioni adottate può essere sospesa entro 5 giorni dalla data della deliberazione, dal Direttore territoriale o da un suo delegato. Il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee, entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione e dopo tale termine, la decisione diviene esecutiva. Si applica il regime decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione, che inizia a decorrere dall’esaurimento del procedimento amministrativo o, in alternativa, dalla scadenza dei termini fissati per la fine del procedimento, quindi: dal giorno successivo alla decisione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso; dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale, in assenza di decisione da parte del Comitato medesimo; dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata emissione di un provvedimento da parte dell’Inps o nel caso in cui non venga proposto ricorso amministrativo entro i termini. In qualunque caso, deve essere fatto salvo il limite di 300 giorni a decorrere dalla data della domanda di prestazione.